
Premessa
La Manovra Correttiva 2017 ha previsto la concessione, a decorrere dal 2018, di un credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti “incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative.
Di recente, il Collegato fiscale alle Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche migliorative alle norme istitutive del bonus.
In questa sede, illustreremo, quindi, cos’è il bonus pubblicità e come funziona, anche alla luce delle ultime novità introdotte.
La Manovra Correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017, convertita nella Legge n. 96/2017 in vigore dal 24.06.2017), all’art. 57-bis, introduce dal 2018 un nuovo credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di accrescere e sviluppare l’attività aziendale o professionale, oltre che sostenere il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.
Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per tali campagne pubblicitarie.
Di recente, il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 172 del 04.12.2017), all’art. 4, apportando modifiche all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha introdotto alcune novità in relazione al bonus pubblicità. In particolare, ne ha previsto:
- l’estensione anche agli enti non commerciali;
- l’ampliamento dell’ambito oggettivo del bonus anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica e quotidiana anche online, non più solo cartacea;
- l’autorizzazione di spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018;
- la possibilità di fruire del bonus già per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempre che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. A tal scopo, vengono destinate risorse per una quota pari a 20 milioni di euro.
Illustriamo, quindi, come funziona il nuovo bonus pubblicità alla luce delle recenti novità.
Soggetti beneficiari
Beneficiari del “bonus pubblicità” sono:
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.
Stando al tenore della norma, il bonus in esame spetta a tali soggetti a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
OSSERVA – Con riguardo ai lavoratori autonomi, si ricorda che l’art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 (Riforma degli ordinamenti professionali), in tema di “libera concorrenza e pubblicità informativa” ha previsto che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”. La stessa norma ha stabilito, tuttavia, che tale pubblicità informativa deve essere comunque funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, altrimenti si incorre in un illecito disciplinare. |
Investimenti agevolabili
Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:
- stampa quotidiana e periodica, anche online;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.
È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per le campagne pubblicitarie, in particolare in misura pari:
- in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
ESEMPIO L’impresa Gamma Srl ha sostenuto nell’anno “n” una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 15.000. Nell’anno “n+1” sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 25.000. Pertanto, essendo: INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N + 1” (€ 25.000) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N ” + 1% (€ 15.000 + 1% = € 15.150) Þ spetta il “bonus pubblicità” per un importo pari al 75% di (€ 25.000 – € 15.000) = € 7.500. |
ESEMPIO L’impresa Golf Srl ha sostenuto nell’anno “n” una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 30.000. Nell’anno “n+1” sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 20.000. Pertanto, essendo: INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N + 1” (€ 20.000) < INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N ” + 1% (€ 30.000 + 1% = € 30.300) Þ NON spetta il “bonus pubblicità”. |
Periodo di concessione del bonus e risorse stanziate
Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall’anno 2018.
Per il 2018, vengono stanziate risorse pari a 62,5 milioni di euro, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art.1 della Legge n. 198/2016, da imputare:
- per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Tuttavia, come modificato dal Collegato fiscale, è previsto un periodo transitorio in cui il bonus pubblicità è applicabile già agli investimenti pubblicitari incrementali sulla (sola) stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017) al 31 dicembre 2017. Per il 2017 sono, quindi, esclusi gli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti televisive e radiofoniche, per i quali, invece, il bonus è concesso nel 2018. Il bonus 2017 si applica a condizione che il valore degli investimenti in tale periodo superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (ovvero, tra il 24 giugno 2016 ed il 31 dicembre 2016). A tal scopo, vengono destinate risorse per una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota (di 50 milioni di euro) spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’anno 2018.
ESEMPIO Lo studio commercialista De Rossi ha sostenuto nel periodo 24.06.2016 – 31.12.2016 una spesa per campagna pubblicitaria su stampa quotidiana online per un importo pari a € 10.000. Nel periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 sostiene una spesa per campagna pubblicitaria sullo stesso mezzo di informazione per un importo pari a € 10.500.
Pertanto, essendo: INVESTIMENTO PUBBLICITARIO periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 (€ 10.500) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO periodo 24.06.2016–31.12.2016 + 1% (€ 10.000 + 1% = € 10.100) Þ spetta il “bonus pubblicità”. Esso sarà pari al 75% del valore incrementale (dato da: € 10.500 – 10.000 = € 500), quindi: 75% x € 500 = € 375 bonus pubblicità. |
Modalità di utilizzo del bonus pubblicità
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In ogni caso, sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, a stabilire le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:
- gli investimenti che danno accesso al beneficio;
- i casi di esclusione;
- le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
- la documentazione richiesta;
- l’effettuazione dei controlli;
- le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa annuo che sarà stabilito con Dpcm.