La Legge di bilancio 2018 ha riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, equiparando la tassazione dei componenti derivanti da partecipazioni qualificate a quella dei componenti derivanti dalle non qualificate, realizzate dai soggetti IRPEF non imprenditori.

A seguito delle modifiche apportate, anche per i dividendi (art. 47 co. 1 del T.U.I.R. e all’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973) e le plusvalenze (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) conseguiti da partecipazioni qualificate possedute da soggetti IRPEF non imprenditori è prevista l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF.

Disposizioni analoghe sono previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997).

Attenzione

Con riferimento ai dividendi, le nuove disposizioni trovano applicazione per quelli percepiti a partire dal 1 gennaio 2018. In via transitoria, tuttavia, per le distribuzioni deliberate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 di dividendi formatisi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti.

Si presumono distribuite per prime le riserve di utili formate nel periodo d’imposta più remoti.

Lo Schema di sintesi che segue riassume il regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 2018.

Le società dovranno tenere memoria dei periodi di formazione delle riserve di utili.

Regime transitorio

Data delibera di distribuzione

 

Utile formato sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007

 

Utile formato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31.12.2007 e sino a quello in corso il 31.12.2016

 

Utile formatosi nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017

 

Utile formatosi nei periodi d’imposta successivi a quello in corso il 31.12.2017

 

01.01.2018 -31.12.2022IRPEF sul 40% del dividendo percepito

 

IRPEF sul 49,72% del dividendo percepito

 

IRPEF sul 58,14% del dividendo percepito

 

Imposta sostitutiva al 26%

 

Dal 01.01.2023Imposta sostitutiva al 26%

 

Imposta sostitutiva al 26%

 

Imposta sostitutiva al 26%

 

Per le plusvalenze le nuove disposizioni trovano applicazione da quelle realizzate dal 1° gennaio 2019.

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