
Lo spesometro 2018 semestrale
Dal 2018, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, cosiddetto “spesometro”, può essere inviata solo due volte l’anno.
Lo spesometro, da trimestrale diventa semestrale.
E’ infatti stabilito che i contribuenti potranno optare per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale limitando gli stessi a:
- la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni
- Il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni
- data e numero della fattura
- base imponibile
- aliquota applicata all’imposta
- tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Le semplificazioni della Legge di Bilancio 2017
Lo spesometro è stato alleggerito dalle modifiche apportate dal Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 1-ter). In particolare, è stata prevista:
- la possibilità di trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, sia con cadenza trimestrale, sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
Attenzione
E’ facile prevedere che quasi tutti i contribuenti opteranno per l’invio con cadenza semestrale.
Per chi intenderà inviare i dati con cadenza trimestrale, le scadenze del 2018 sono le seguenti:
- 31 maggio 2018 per il primo trimestre
- 30 settembre 2018 (che slitta a lunedì 1° ottobre) per il secondo trimestre
- 30 novembre 2018 per il terzo trimestre
- 28 febbraio 2019 per il quarto trimestre;
- per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).
NOVITA’
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, sono state modificate le specifiche tecniche e le regole per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Entro il 6 aprile 2018 si dovranno presentare:
- la comunicazione “corretta”, senza sanzioni, dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017; questo adempimento riguarda sia i contribuenti che presentano lo spesometro per obbligo, sia i contribuenti che presentano le comunicazioni per opzione;
- la comunicazione fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017;
- la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.
L’allungamento del termine per la presentazione delle predette comunicazioni, dal 28 febbraio al 6 aprile 2018, deriva dall’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
L’art. 3, rubricato “efficacia temporale delle norme tributarie”, dispone, infatti, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Perciò, il termine originario di scadenza del 28 febbraio 2018 è stato prorogato al 6 aprile 2018, cioè al sessantesimo giorno successivo all’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, che ha modificato le specifiche tecniche e le regole per la compilazione dei dati delle fatture, e ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
SOGGETTI INTERESSATI
L’adempimento riguarda, di norma, i contribuenti titolari di partita IVA, sia quelli mensili, sia quelli trimestrali.
SOGGETTI ESCLUSI – Esonerati totali o parziali
Sono esonerati dallo spesometro:
- i contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi,
- i produttori agricoli in regime di esonero, situati nelle zone montane
- i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la presentazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, o dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Beneficiano dell’esonero anche i contribuenti in regime speciale, di cui alla Legge n. 398/1991, quali, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche per le operazioni attive e passive, che rientrano nel regime agevolato. Questi contribuenti sono obbligati all’invio dei dati delle sole fatture che rientrano nell’attività commerciale.
PROCEDURE
Per le comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, è stabilito che non si applicano le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018.
Entro il 6 aprile 2018 si dovrà anche inviare la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.
L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali.
Attenzione
In base alla legge di Bilancio 2018, l’adempimento dovrebbe essere soppresso dal 2019, a seguito dell’obbligo della fatturazione elettronica che dal 2019 dovrebbe riguardare tutti i contribuenti.
La scadenza del 6 aprile 2018 riguarda altresì la comunicazione opzionale delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017.
SCADENZE
Si riassumono di seguito le modifiche dei termini in seguito alla proroga.
Le scadenze dello spesometro 2017 vs. 2018
SPESOMETRO 2017 | SPESOMETRO 2018 | ||||
SEMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE SU OPZIONE | |||
1° semestre | 16 ottobre 2017 | 1° trimestre 2018 | 31 maggio 2018 | 1° semestre | 1 ottobre 2018 |
2° trimestre 2018 | 1 ottobre 2018 | ||||
2° semestre | 6 aprile 2018 | 3° trimestre 2018 | 30 novembre 2018 | 2° semestre | 28 febbraio 2019 |
4° trimestre 2018 | 28 febbraio 2019 |
CASI PARTICOLARI – Fatture inferiori a 300 euro registrate cumulativamente
Per le fatture emesse inferiori a 300 euro registrate cumulativamente, è stabilito che, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, devono essere comunicati:
- numero e data del documento
- partita Iva del cedente/prestatore;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.
Per le fatture ricevute, devono essere comunicati i seguenti dati del documento riepilogativo:
- numero e data di registrazione del documento;
- partita IVA del cessionario/committente;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.