Premessa

Nell’ambito del contenzioso tributario, l’istituto del Reclamo – Mediazione ne rappresenta uno strumento deflattivo, che consente di evitare di finire dinanzi al Giudice tributario e chiudere la lite con il Fisco in maniera preventiva con la sottoscrizione del c.d. “accordo di mediazione”. Attraverso l’istituto in commento, infatti, chi riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore (Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), chiede all’ente stesso di riesaminare l’atto (reclamo) accogliendo le ragioni avanzate ed accompagnando tale richiesta con un’eventuale proposta di accordo (mediazione). Previsto dal comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, è stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 156/2015.

Prima del D. Lgs. 156/2015 – (comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992)
“Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti …”

Dunque, in base alla formulazione previgente del D.Lgs. 156/2015, l’istituto in esame era obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro e se al ricorso non era allegata istanza di reclamo con proposta di mediazione, il ricorso stesso poteva essere dichiarato inammissibile.

 

Dopo il D.Lgs. 156/2015 – (comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992)
“Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

Dopo il D.Lgs. 156/2016, fermo restando che l’istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

 

 RECLAMO – MEDIAZIONE

(Evoluzione normativa)

 

CosaObbligatorietàCaratteristiche
Prima del D.Lgs. 156/2015Valore lite inferiore a 20.000 euroObbligo di proposta di mediazione (pena improcedibilità del ricorso)
Dopo D.Lgs. 156/2015Valore lite inferiore a 20.000 euroFacoltà di proposta di mediazione

La nuova soglia a 50.000 euro

Con l’art. 10 del D. L. n. 50/2017 (pubblicato nella GU Serie Generale n. 95 del 24-4-2017 – Supplemento Ordinario n. 20, il Decreto Legge n. 50/2017, e contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), il legislatore:

  • aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell’ambito del processo tributario.

La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria – Circolare 9/E/2012).

Valore della lite

Nulla cambia, in merito al ciò che debba intendersi per “valore della lite”. Dunque, vale sempre la regola che:

  • il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

 

Tabella esempio
IpotesiImposta chiesta nell’atto ricevutoSanzioniInteressiValore controversiaObbligo

Reclamo – Mediazione

(SI/NO)

Atto notificato entro il 31/2/201714.000Non si consideranoNon si considerano14.000SI
Atto notificato entro il 31/12/201730.000Non si consideranoNon si considerano30.000NO
Atto notificato dal 01/01/201843.000Non si consideranoNon si considerano43.000SI
Atto notificato dal 01/01/201864.000Non si consideranoNon si considerano64.000NO

 

ATTENZIONE 
In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

Ambito applicativo

Ad oggi, le controversie che possono formare oggetto di “Reclamo – Mediazione”, sono individuabili in:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546/1992);
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • cartelle di pagamento per vizi propri;
  • fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602/1973);
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973);
  • atti emessi in materia catastale;
  • atti emessi da enti locali;
  • atti emessi da Agenzia dogane;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

A titolo esemplificativo, invece, l’istanza è improponibile, invece, in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a ventimila euro (50.000 dal 2018);
  • di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale);
  • riguardanti atti non impugnabili;
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 21 (“Sanzioni accessorie”) del D.Lgs. n. 472/1997;
  • riguardanti istanze di cui all’art. 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472/1997.

Il procedimento

Nessuna modifica nemmeno per quel che riguarda il procedimento. Dunque:

  • resta fermo che il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione;
  • il ricorso “può” contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente e produce “automaticamente” gli effetti del “reclamo” (l’ente impositore deve dapprima riesaminare l’atto;
  • il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte, durante i quali l’ente (parte resistente) espleta l’attività di reclamo-mediazione;
  • il ricorrente, prima di costituirsi (eventualmente) in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attendere il decorso dei predetti 90 giorni.

 

 

CONCLUSIONE DELL’ITER RECLAMO – MEDIAZIONE

 

IpotesiConseguenza
Accoglimento (totale o parziale) del reclamoLa lite con il fisco è chiusa
Rigetto del reclamoL’ente impositore notifica il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni.

Il ricorrente, a sua volta, può:

·         accettare il provvedimento;

·         oppure continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in Commissione tributaria provinciale.

Accordo di mediazioneLe parti sottoscrivono un accordo di mediazione (in base alla proposta contenuta nel ricorso).

Si tenga presente che la mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

 

ATTENZIONE
L’accordo di mediazione deve contenere l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzo e si intende perfezionato, non con la semplice sottoscrizione, bensì, con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

Ad ogni modo, se trattasi di controversia avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme o di controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, il perfezionamento avviene già con la sottoscrizione dell’accordo stesso.

 

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