
Download PDF – Circolare 09-01-18 – Compensazioni
Altri limiti all’orizzonte. Dopo l’obbligo introdotto pochi mesi fa di effettuare le compensazioni in F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale, Entratel), e a prescindere dall’entità della compensazione (totale o parziale), è stato ora ridotto il limite della compensazione senza visto di conformità.
Le nuove regole, perlomeno stavolta uniformi per IVA, Imposte sui Redditi, IRAP e ritenute alla fonte, per i crediti 2017, derivanti cioè dalle dichiarazioni che verranno inviate quest’anno, prevedono quanto segue:
- Crediti non superiori a 5.000 euro: possono essere compensati liberamente a prescindere dall’invio della relativa dichiarazione, quindi sin dai primi pagamenti previsti per il prossimo 16 gennaio
- Crediti superiori a 5000 euro:
- Fino a 5.000 euro è sempre possibile sin da ora la compensazione libera analogamente al punto precedente
- L’eccedenza di credito rispetto ai 5.000 euro sarà invece possibile solo in presenza di visto di conformità apposto da un professionista abilitato.
Da notare che il visto di conformità viene apposto sulla dichiarazione fiscale di riferimento (IVA, Redditi, Irap, 770) pertanto la compensazione vistata implica sempre l’avvenuto invio di tale dichiarazione. Più precisamente, i crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA vistate, saranno compensabili a partire dal decimo giorno successivo all’invio delle dichiarazioni stesse. In ordine temporale, la prima dichiarazione che viene inviata è appunto quella IVA, ma il termine di invio è stato posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile, quindi la prima data utile per compensare i crediti IVA che eccedono i 5.000 euro sarà quella del 16 maggio.
Alla luce delle suddette novità, i Clienti che si trovano a credito di IVA, magari anche per ingenti somme a causa della propria attività (reverse charge, split payment, ecc.), nonostante ciò devono purtroppo considerare l’impossibilità di procedere a compensazioni superiori a 5.000 euro prima del 16 maggio e quindi devono programmare la provvista finanziaria necessaria ai pagamenti in scadenza nei primi quattro mesi dell’anno.
L’apposizione del visto di conformità comporta per lo Studio un lavoro suppletivo e costi aggiuntivi, infatti:
- Nonostante l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti, si deve chiedere l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate e sottoporsi a un costante monitoraggio con cadenza trimestrale sulla presenza dei requisiti necessari
- Anche quando la contabilità sia tenuta dallo Studio, è indispensabile procedere a tutta una serie di controlli che vanno opportunamente documentati, conservati ed esibiti
- Nonostante l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, è necessario sottoscrivere un’estensione specifica di polizza a copertura di una somma pari a 3.000.000 di euro. È peraltro curioso osservare che tale massimale rimane lo stesso sia che si debba certificare un solo credito di 6.000 euro, sia che si debbano certificare per più clienti crediti IVA per complessivi 6.000.000 di euro.
In caso di crediti da compensare, bisognerà pertanto valutare di volta in volta se sia più conveniente:
- Procedere all’apposizione del visto di conformità, sostenendo dei costi, ma potendo compensare l’intero credito su altri tributi e su contributi previdenziali (cosiddetta compensazione orizzontale)
- Chiedere a rimborso il credito senza costi aggiuntivi, ma aspettando i tempi di espletamento della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate e sottoponendosi ai relativi controlli
- Non fare nulla e procedere alla cosiddetta compensazione verticale (p. es. IVA su IVA).
“Non importa quanto lentamente si va, finché non ti fermi”
Confucio