Download PDF – Circolare 06-01-18 – Schede carburanti

“…e poi viene l’Epifania che tutte le feste porta via!”, ma quest’anno si è portata via anche le schede carburanti. Per conservare infatti la possibilità di dedurre il costo e detrarre l’IVA inerenti l’acquisto di carburante per autotrazione, professionisti e imprese dovranno effettuare il pagamento esclusivamente con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione di rifornimento (come per esempio le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera).

Dovremo cambiare abitudini, niente più “recupero dei timbri” presso il proprio benzinaio di fiducia in modo da sistemare la documentazione da portare al commercialista, ma grande attenzione ad effettuare i pagamenti con le suddette modalità di volta in volta e a conservare le rispettive ricevute.

È stato chiarito che la carta di credito o di debito debba essere intestata al titolare della partita IVA, quindi amministratori o dipendenti di una società non potranno pagare con proprie carte, pena la perdita dell’IVA (viceversa il costo rimarrebbe deducibile sotto forma di rimborso spese in caso di trasferte documentate).

Dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto: la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. Si noti che con la nuova modalità si è perso un dato presente sulla scheda carburante e cioè la targa del veicolo aziendale.

I Clienti che si trovano in regime di contabilità semplificata dovranno pertanto consegnare allo Studio anche i suddetti estratti conto.

L’obbligo decorre dal 1 luglio 2018, quindi fino al 30 giugno sarà ancora possibile pagare in contanti compilando la tradizionale scheda carburante.

 

 

“Nell’ottimismo c’è magia, nel pessimismo non c’è nulla”

 Abraham-Hicks

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