Premessa

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 ha sancito l’avvio del Processo Tributario Telematico presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle due regioni pilota Toscana ed Umbria.

A distanza di circa un anno, i decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n. 161 del 12/07/2016) e 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 298 del 22/12/2016), hanno disposto l’applicazione, delle procedure telematiche in seno alla giustizia tributaria a tutto il territorio nazionale, attraverso un’estensione differita nel tempo per le varie Regioni.

Tale processo di estensione si è concluso il 15 luglio 2017, data a partire dalla quale, i servizi del Processo Tributario Telematico sono divenuti operativi in tutto il territorio nazionale.

Attraverso il Processo Tributario Telematico ad oggi, dunque, è possibile la notificazione e il deposito degli atti in modalità telematica, in tutte le regioni d’Italia, indipendentemente dal luogo di residenza del contribuente e della sede della Commissione tributaria.

Con la telematizzazione, gli atti, che saranno creati esclusivamente in formato digitale, saranno trasmessi via PEC, ed, al contempo, tutte le notificazioni e comunicazioni del processo verranno effettuate esclusivamente in modo telematico.

Il P.T.T. ruota intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T) ovvero il Sistema Informativo messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle finanze al fine di permettere l’interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti interessate, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, giudici tributari.

La citata piattaforma tecnologica consente alle parti processuali di trattare con strumenti informatici e per via telematica tutte le attività solitamente poste in essere in modo tradizionale.

Attraverso tale portale gli operatori potranno ad esempio trasmettere atti e documenti alla Commissione tributaria competente, ricevere atti e documenti dalla medesima; formare e consultare il fascicolo informatico relativo al procedimento incardinato ecc.

Si precisa, tuttavia, che, sebbene il legislatore abbia disposto, ad oggi, l’operatività del P.T.T. in tutta Italia, è fatta salva la facoltà dei contribuenti di incardinare il processo tributario secondo la procedura analogica tradizionale, così da consentire alle parti un adeguamento “ammortizzato” alle nuove procedure digitali.

Il Processo Tributario Telematico permetterà l’interazione telematica tra le Commissioni Tributarie, le istituzioni coinvolte (in particolare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e degli altri Enti Locali interessati) e i difensori dei contribuenti. In tal modo sarà possibile assicurare a tutte le parti maggiore trasparenza e la riduzione di costi e tempi dei procedimenti, al contempo si consentirà alle Commissioni Tributarie presenti sul territorio lo snellimento delle attività di front-office e di back-office.

Il processo tributario telematico (PTT)

Per Processo Tributario Telematico (P.T.T.) si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.

L’innovazione introdotta dal legislatore non è di poco conto infatti, il processo tributario, per sua natura, si presta più di altri alla trattazione documentale e pertanto l’informatizzazione delle procedure è destinata a rappresentare un cambiamento radicale. Basti pensare che il contenzioso tributario è stato definito in dottrina come “processo documentale” poiché i tempi e le fasi afferenti il medesimo sono scanditi ed influenzati dalla produzione di documenti.

Il nuovo processo si basa sull’uso della posta elettronica certificata (PEC), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto processuale, e della firma digitale al fine della sottoscrizione degli atti dematerializzati, i quali consentono, tra l’altro, il deposito telematico dei ricorsi e degli altri atti del processo presso le Commissioni tributarie.

Il P.T.T. è supportato da un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T., il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, che permette, attraverso un portale web, l’interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti coinvolte, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, giudici tributari.

Tale piattaforma tecnologica consente alle parti processuali di trattare con strumenti informatici e per via telematica tutte le attività solitamente poste in essere in modo tradizionale.

Ne deriva che tutti gli operatori del settore (contribuenti e professionisti in primis) non dovranno più recarsi fisicamente presso gli uffici e le segreterie delle commissioni, ma mediante l’uso degli appositi strumenti informatici/telematici ed attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, potranno porre in essere tutte le attività afferenti i procedimenti giudiziari, ottenendo in tal modo una notevole riduzione dei costi per ed una più rapida ed efficiente gestione delle procedure.

La Normativa di riferimento

Il Processo tributario telematico (PTT), ossia la disciplina dell’utilizzo di strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, è stato introdotto dall’art. 39, comma 8, del D.L. 06/07/2011, n. 98 (convertito in legge dalla L. 111/2011).

L’art. 9 del D. Lgs n.156 del 24/09/2015, inoltre ha apportato le necessarie modificazioni al D.Lgs n. 546/92 recante le disposizioni fondamentali in materia di processo tributario, in particolare introducendo l’art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica) e modificando gli artt. 16 e 17 del medesimo.

Il quadro normativo di riferimento è stato poi completato dai seguenti decreti:

  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, ovvero il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, concernente l’adozione delle prime regole tecniche relative alla costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata;
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016, a cui è stato attribuito il compito di attuare l’estensione del Processo Telematico Tributario in altre 6 regioni;
  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016, concernente l’estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico;

Infine la Circolare ministeriale n. 2/DF dell’11 maggio 2016, ha tracciato le linee guida sull’attuazione del processo tributario telematico fornendo indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

Entrata in vigore del PTT

Il legislatore ha previsto l’estensione graduale del PTT alle varie regioni del territorio nazionale.

Si è concluso, infatti, il 15 luglio 2017 il percorso di estensione delle nuove procedure telematiche iniziato il 1° dicembre 2015, con le regioni Umbria e Toscana.

Il P.T.T. si inquadra, nell’ambito della politica di digitalizzazione della giustizia, procedura già attuata per il contenzioso civile e amministrativo.

Tuttavia, il MEF, nel passaggio alle modalità digitali, ha deciso di adottare il principio della gradualità, seguendo una strada diversa rispetto a quella intrapresa per la Giustizia civile ed amministrativa: non ha, infatti, optato per la obbligatorietà “forzosa” ma per l’estensione per fasi delle procedure telematiche al fine di consentire agli operatori del settore un adeguamento graduale e senza traumi alle nuove procedure.

Pertanto, dopo l’avvio del PTT nelle prime due regioni pilota citate, disposto dal decreto del Direttore Generale delle Finanze, del 4 agosto 2015, l’art. 2 del decreto del Direttore Generale delle Finanze, del 15 dicembre 2016, ha dettato le tempistiche per l’estensione graduale dei nuovi servizi telematici, specificando che la nuova disciplina si sarebbe potuta applicare esclusivamente ai ricorsi notificati a partire:

  1. dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
  2. dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  3. dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
  4. dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano

Sul punto, appare necessario precisare, che poiché l’articolo 2 fa espresso riferimento ai “ricorsi notificati a partire” dalle date citate, ad oggi, non è consentito servirsi del processo telematico per gli atti endoprocessuali relativi a procedimenti incardinati con ricorsi notificati prima di tali date.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle tappe che hanno portato all’estensione del Processo Tributario Telematico su tutto il territorio nazionale.

DATA DI AVVIO PTTREGIONI INTERESSATE
1 dicembre 2015Umbria e Toscana
15 ottobre 2016Abruzzo e Molise
15 novembre 2016Piemonte e Liguria
15 dicembre 2016Emilia-Romagna e Veneto
15 febbraio 2017Basilicata, Campania e Puglia
15 aprile 2017Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia
15 giugno 2017Calabria, Sardegna e Sicilia
15 luglio 2017Marche e Val D’Aosta

e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

Strumenti necessari

Per poter ottemperare alla nuova disciplina sull’utilizzo di strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, il professionista o il contribuente che sta in giudizio personalmente, deve dotarsi di:

  • Browser Web (per operare all’interno del P.T.T. non è infatti necessario utilizzare alcun software c.d. “imbustatore”, ma è sufficiente effettuare una procedura di upload collegandosi al Portale della Giustizia Tributaria);
  • Software di videoscrittura (suite Office/Open Office etc.);
  • Software che crei file PDF/A-1a o PDF/A-1b (es. Open Office su Mac e Windows o PDF Creator etc);
  • Indirizzo PEC;
  • Dispositivo di firma digitale;
  • Iscrizione e accesso al S.I.Gi.T.

Formato e caratteristiche degli atti del PTT

Per quel che riguarda i formati ammessi per tutti gli atti notificati tramite PEC e tutti gli atti oggetto del P.T.T., l’art. 10 del D.M. 04.08.15 impone che gli stessi debbano rispettare i seguenti requisiti:

  • siano in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  • siano privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  • siano redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);
  • siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdES-bes, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.

 Per quanto concerne invece i documenti informatici allegati è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, i quali devono rispettare i seguenti requisiti:

  • siano in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
  • siano privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  • siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Si segnala che la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima sarà pertanto necessario suddividerlo in più file.

Inoltre il D.M. 04.08.15 impone l’utilizzo del formato PDF/A-1a ovvero PDF/A-1b (i due formati vengono sempre ammessi in via alternativa ed equivalente fra di loro) per i seguenti atti:

  • gli atti nativi digitali da dimettere nel sistema S.I.Gi.T. ex art. 10 del D.M.;
  • gli atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione Tributaria che li dimette nel PTT ex art. 11 del D.M.;
  • infine anche i documenti allegati agli atti ex art. 10 del D.M. (per questi ultimi, come già detto, è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), per ottenere un simile tipo di file si può utilizzare un programma come PDF To Image Converter).

La Firma digitale

La firma digitale riveste un ruolo di indubbia centralità nel nuovo processo telematico.

Il contribuente deve pertanto richiedere il rilascio di un dispositivo per la firma digitale ad un soggetto certificatore. La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografate (una pubblica e una privata) che consentono al titolare della medesima, tramite la chiave privata, di manifestare ai terzi la provenienza e l’integrità del documento informatico sul quale è apposta, e al destinatario, tramite la chiave pubblica di verificare tali caratteristiche. Le disposizioni in vigore consentono, per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti informatici, anche l’utilizzo della firma elettronica qualificata, altra tipologia di firma elettronica avanzata (art. 1 D.Lgs. 82/2005).

La firma digitale richiesta per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l’estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m). Oltre alla firma del singolo documento è possibile anche la firma contemporanea di più documenti mediante l’utilizzo di una firma massiva o multipla.

In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti (come nel caso di procura rilasciata su supporto informatico con firma digitale da parte del ricorrente e sottoscritta a sua volta digitalmente dal difensore incaricato) l’estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es. *.pdf.p7m.p7m).

Viene inoltre raccomandato di mantenere l’estensione PDF anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m).

Il Si.Gi.T

Il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, il D.M. n. 163/2013, definisce il S.I.Gi.T. all’art.1, lett. g), come “l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria”.

Il S.I.Gi.T. è accessibile attraverso il Portale web della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il Portale svolge la funzione di punto unico di accesso al Processo Tributario Telematico garantendo anche agli utenti del processo tributario l’accesso continuo a informazioni e servizi.

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un’area pubblica visibile da tutti e da un’area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.

A norma dell’art. 3, comma 1, D.M. n.163/2013, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

  1. l’individuazione della Commissione tributaria adita;
  2. l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
  3. l’individuazione del soggetto abilitato;
  4. la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
  5. la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
  6. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
  7. la formazione del fascicolo informatico.
Si ricorda che qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti riconducibile al mezzo informatico o telematico che impediscano il deposito pro tempore degli atti è possibile rivolgere al giudice competente un’apposita istanza di rimessione in termini.

La recente Circolare n. 2/DF dell’11/5/2016 fornisce agli operatori interessati spiegazioni sul S.I.Gi.T. ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del P.T.T..

Soggetti abilitati

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.M. n. 163/2013, possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto:

  • le parti e i difensori previsti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n.  546/1992;
  • i giudici tributari;
  • il personale di segreteria delle Commissioni tributarie;
  • i consulenti tecnici e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici (previsti dall’art. 7 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992).

Il secondo periodo dello stesso comma precisa che “le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possano accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza”.

La registrazione del professionista al Si.Gi.T e servizi della piattaforma

La Circolare n. 2/DF dell’11/5/2016 ha emanato le linee guida che forniscono spiegazioni sul S.I.Gi.T. ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del P.T.T..

Per effettuare la registrazione al S.I.Gi.T. basta collegarsi al Portale web della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it) e seguire la procedura guidata. Una volta ottenute le credenziali, è possibile effettuare l’accesso tramite il seguente link https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp.

Una volta effettuato il login è possibile effettuare le seguenti operazioni:

  1. depositare ricorsi/appelli ed altri atti processuali;
  2. consultare i fascicoli di competenza;
  3. estrarre copie di documenti ed atti processuali;
  4. ricevere a mezzo PEC ogni comunicazione ufficiale dalla segreteria della Commissione, compresa la sentenza depositaria;
  5. richiedere copie autentiche;
  6. pagare CUT (nelle Regioni dove è stato attivato il pagamento telematico a mezzo di “pagoPA”).

Il S.I.Gi.T. garantisce l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Il S.I.Gi.T. controlla:

  1. l’identificabilità dell’autore e l’integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
  2. ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;
  3. il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.
  4. Il sistema invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.

Procura alle liti e conferimento dell’incarico

In tema di assistenza tecnica l’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impone alla parte, l’obbligo di avvalersi di un difensore abilitato nelle cause aventi un valore della lite superiore a 3.000 euro. Nelle controversie aventi un valore inferiore alla citata soglia, il contribuente può, invece, stare in giudizio personalmente.

Si ricorda, che nel contenzioso tributario, per valore della lite si intende l’importo del tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni. Qualora la controversia riguardi solo l’irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni medesime.

Nell’ambito del Processo Tributario Telematico, l’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n.163 è intervenuto a disciplinare le modalità con cui la procura alle liti ovvero l’incarico di assistenza o difesa possono essere validamente conferiti al difensore. In particolare, la disposizione citata ha previsto che la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti al soggetto incaricato, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente.

La procura o l’incarico possono essere conferiti dal contribuente (qualora ad esempio sia sprovvisto di firma digitale) anche su supporto cartaceo. In questo caso, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, deve essere trasmessa anche la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale dal difensore mediante sua sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. Pertanto, la notifica del ricorso in via telematica tramite PEC dovrà essere sempre, necessariamente, accompagnata dalla contestuale notifica della procura alle liti.

Le notificazioni e Comunicazioni Telematiche

Nella prima fase del P.T.T. vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo, dunque, al momento, non sussiste la notifica del ricorso a mezzo PEC è solo una facoltà e non un obbligo.

Sul punto, si precisa, però, che se è vero che dal 15 luglio 2017, in tutte le commissioni tributarie d’Italia, è consentito alle parti utilizzare lo strumento PEC per la notifica di ricorsi e appelli, in base alle prime pronunce giurisprudenziali, qualora il contribuente abbia optato per le modalità telematiche nel procedimento di primo grado quest’ultimo dovrà utilizzare la medesima modalità anche per il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio nonché nei gradi successivi (CTR Toscana sent. n° 1377 del 31 maggio 2017).

Per quanto concerne l’individuazione del momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni, anche in caso di utilizzo delle modalità telematiche sono previsti termini diversificati, per il mittente e per il destinatario, analogamente a quanto accade in caso di utilizzo del sistema postale. Infatti, ai fini del computo delle scadenze processuali, la notifica a mezzo PEC si considera perfezionata per il mittente, nella data in cui il gestore di PEC di quest’ultimo rilascia la relativa ricevuta di accettazione. Per quanto concerne invece il destinatario invece l’art. 5, comma 2, del D.M. n.163/2013 dispone che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata, da parte del gestore di PEC del medesimo, la ricevuta di avvenuta consegna.

Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., devono essere trasmessi all’indirizzo PEC dell’ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell’elenco IPA (art. 5, comma 3, regolamento).

L’elezione di domicilio digitale e sue variazioni

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ovvero del contribuente che intende difendersi in proprio, contenuta nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cui all’art. 16-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992.

In mancanza di indicazioni diverse, l’indirizzo di PEC, valido ai fini del domicilio eletto, può essere quello del difensore abilitato.

Di assoluta rilevanza è l’individuazione, dal lato degli enti impositori, dell’indirizzo PEC cui notificare i ricorsi. Prescindendo dal fatto che l’indirizzo PEC dovrebbe essere sempre presente nel corpo dell’atto da impugnare, in caso di assenza o comunque per ragioni di controllo, lo stesso può essere rintracciato tramite l’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, inevitabile volano per la diffusione del Processo Tributario Telematico, è rappresentato dalla possibilità per gli Uffici di notificare a mezzo di Posta Elettronica Certificata gli atti impugnabili, compresi quelli esattivi, a decorrere dallo scorso 1° luglio, secondo quanto disposto dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 come modificato in sede di conversione.

Si ricorda che mentre per professionisti e imprese, costituite anche in forma individuale, vige l’obbligo di essere titolari di una casella PEC, analogo adempimento non è ancora posto in essere in capo ai cittadini. Tuttavia l’art. 3-bis del CAD, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dispone in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, precisando la facoltà di ogni cittadino di comunicare, al proprio Comune di residenza, un proprio domicilio digitale il quale, una volta indicato, viene inserito nell’ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente – e reso disponibile a tutte le Pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, costituendo mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti pubblici.

Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite da un apposito decreto ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.

Il Ricorso/Appello in Formato Digitale e la sua Notifica alla Controparte

Le fasi che il contribuente che si difende personalmente o il difensore incaricato devono porre in essere ai fini della presentazione del ricorso sono:

  1. redigere il ricorso con le consuete modalità;
  2. effettuare la conversione del ricorso in PDF/A;
  3. apporre la propria firma digitale così che il file rechi l’estensione “nome file libero.pdf.p7m”;
  4. “notificare” il ricorso all’Ufficio impositore tramite il sistema PEC che, a sua volta, attesta:
  • la partenza del messaggio (tramite ricevuta di accettazione e di inoltro);
  • la consegna (tramite ricevuta di avvenuta consegna);
  • la provenienza, il riferimento temporale e l’integrità del contenuto di quanto trasmesso sicché, in conclusione, il valore legale attribuito alla PEC risulta essere quello della raccomandata con avviso di avvenuta ricezione.
  1. compilare, per il deposito telematico degli atti, la Nota di iscrizione a ruolo (con file PDF/A);
 Le fasi operative della notifica del ricorso telematico
1)redazione ricorso con i consueti programmi di videoscrittutra (ad esempio Word)
2)conversione del ricorso nel formato PDF/A;
3)Apposizione della firma digitale
4)notificazione tramite PEC del ricorso all’Ufficio impositore

Costituzione in giudizio e deposito di atti

La costituzione in giudizio è il complesso di attività con cui il ricorrente o il difensore incaricato deposita il ricorso ed i relativi allegati, investendo in questo modo il giudice tributario della controversia. Essa a norma dell’art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro il termine dei 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

L’art.10 del D.M. n. 163/2013 dispone che in caso di notifica a mezzo PEC del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:

  • del ricorso;
  • della nota di iscrizione a ruolo;
  • degli atti e dei documenti allegati al ricorso.

Come indicato dal MEF – Dipartimento delle Finanze con la Circolare n.2/DF dell’11 maggio 2016, per avere certezza dell’avvenuto deposito, il sistema del PTT rilascia contestualmente una ricevuta di accettazione a video, inviata anche all’indirizzo PEC del depositante, dopo avere proceduto ad una serie di controlli e verifiche.

A valle dei controlli si può verificare il perfezionamento del deposito dell’atto processuale, oppure la mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni suoi allegati, per la presenza di anomalie.

La parte resistente procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente.

La formazione del fascicolo informatico

Il fascicolo processuale informatico è gestito dal personale di segreteria delle Commissioni Tributarie.

Nel P.T.T. il fascicolo informatico sostituisce il faldone ordinario cartaceo e sarà integralmente consultabile on-line. La documentazione componente il suddetto fascicolo sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o regionale che dovrà esaminarlo ed assegnarlo ad una sezione.

La consultazione del fascicolo processuale informatico, compresa la visualizzazione e la libera estrazione di copie dei documenti, è consentita mediante accesso al fascicolo da parte dei soggetti abilitati al S.I.Gi.T.

L’acquisizione, presso il S.I.Gi.T., di atti e documenti in formato analogico, avviene sempre a cura delle segreterie mediante effettuazione di copia informatica, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Gli atti e i documenti acquisiti dalle Segreterie e depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo processuale come documenti informatici e descritti con i seguenti dati:

  • numero di Registro Generale;
  • progressivo dell’allegato;
  • indicazione della parte che ha provveduto al deposito;
  • data del deposito.

Il fascicolo informatico è costituito dalle seguenti quattro cartelle:

  • fascicolo del ricorrente, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
  • fascicolo del resistente, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
  • fascicolo d’ufficio, contenente tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita quali verbali di udienza, sentenze, decreti, ordinanze, altri atti eventuali e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
  • fascicolo delle altre parti resistenti, contenente tutti gli atti processuali riguardanti il terzo intervenuto volontariamente nel giudizio ovvero chiamato in causa.

Il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

Ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 115/2002, la parte che deposita per prima l’atto principale è tenuta ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell’atto impugnato determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.

In caso di deposito con modalità telematica del ricorso, il pagamento e l’attestazione del CUT possono avvenire:

  • in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale, la ricevuta dello stesso deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;
  • in caso di pagamento presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati il contrassegno acquistato è apposto sul modello Comunicazione di versamento del contributo unificato (PDF-40KB) indicando i dati della Commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;
  • in caso di utilizzo di “pagoPA” – Sistema di pagamento elettronico delle Pubbliche amministrazioni, sistema raggiungibile dall’area riservata del PPT che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione, non va prodotta alcuna ricevuta.

La compilazione della N.I.R.

L’obbligo, per la parte ricorrente, di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi (o degli appelli), è stato introdotto dall’art. 2, co. 35-quater, lett. c, del D. L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011.

La nota di iscrizione a ruolo (NIR) consente agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

Pertanto, ai fini della costituzione in giudizio, oltre al ricorso e ai relativi allegati, occorre depositare altresì la nota di iscrizione a ruolo utilizzando la piattaforma S.I.Gi.T..

A differenza della NIR cartacea, la scrittura telematica avviene per mezzo di una “compilazione assistita” dei campi; l’utente si limita a selezionare uno tra i dati proposti dai vari menù a tendina dei singoli campi.

La nota di iscrizione a ruolo telematica dei ricorsi presenta un numero di pagine modulari in funzione dei dati inseriti, ovvero del numero di atti impugnati, del numero dei ricorrenti o difensori, ecc..

Le informazioni principali presentano i seguenti campi di inserimento:
®     generalità (di norma max 2 pagine);
®     atti impugnati (di norma max 5 pagine);
®     ricorrenti (di norma max 10 pagine);
®     difensori (di norma max 3 pagine);
®     rappresentanti del ricorrente (di norma max 3 pagine);
®     altri soggetti (di norma max 3 pagine);
®     allegati (di norma max 20 pagine).

La NIR viene inviata al sistema tramite apposita funzione di upload. Terminata tale operazione, il S.I.Gi.T. rilascia la ricevuta del protocollo telematico della nota di iscrizione a ruolo inviata e la data dell’invio.

Consultazione di atti e documenti

Il fascicolo informatico è direttamente consultabile dai soggetti autorizzati e abilitati al S.I.Gi.T. Ne consegue in capo alle segreterie delle Commissioni tributarie l’esonero dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici.

La parte processuale può procedere ad estrarre ogni tipo di copia degli atti contenuti nel fascicolo presente nel S.I.Gi.T., senza particolari formalità.

Solo in caso di richiesta di copia autentica degli atti è previsto che sia l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, ad inviare la copia richiesta tramite PEC, con le stesse modalità utilizzate per le comunicazioni processuali.

Del pari, nell’ipotesi di richiesta di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvederà, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, sono depositati esclusivamente mediante il SIGIT e devono contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.

Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:

  • contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
  • essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.

Le parti possono depositare nel processo telematico anche atti e documenti in formato non informatico a condizione che:

  • consistano in fogli formato massimo A4,
  • siano liberi da rilegatura e risultino numerati.

A questo punto la segreteria dalla Commissione tributaria li acquisisce al fascicolo informatico tramite scansione e sottoscrizione digitale precisando la data del deposito, il numero del ruolo, la parte che l’ha depositato e la data del deposito.

Processo verbale dell’udienza

Il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario.

Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui sopra, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico.

Rilascio di sentenze con formula esecutiva

In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite con il D.M. 4 agosto 2015.

Come ricevere assistenza sul portale della giustizia tributaria

Per ulteriori informazioni si segnala che sulla home page del Portale della Giustizia Tributaria è selezionabile il pulsante (in altro a destra) “Assistenza Online” che consente di visualizzare le seguenti sezioni:

  • “Come fare per …”: Tale sezione descrive in modo dettagliato le diverse fasi della registrazione al PTT e del deposito degli atti nell’ambito del processo tributario telematico. Vengono anche visualizzate le schermate presenti nell’applicativo con i diversi campi ivi contenuti.
  • “Video – pillole formative” Tale sezione contiene una breve rappresentazione multimediale delle varie fasi del processo tributario telematico.

 

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