Dopo l’approvazione alla Camera, la legge di conversione del D.L. n. 4/2014 ha incassato ieri il via libera del Senato. Tra le novità introdotte in sede di conversione, la soppressione dell’art. 1 del decreto legge, sulla voluntary disclosure, che dava anche il titolo al provvedimento. L’istituto della collaborazione volontaria dovrebbe essere inserito in un nuovo disegno di legge del Governo che dovrebbe ricalcare le previsioni già introdotte con il D.L. n. 4/2014, rendendo la disciplina di più semplice applicazione e (almeno così ha sostenuto il Sottosegretario alle Finanze Zanetti durante l’audizione in Senato) più conveniente, pur evitando di introdurre una nuova sanatoria e valutando anche l’introduzione del reato di autoriciclaggio di cui tanto si era discusso durante l’iter del decreto.
La conversione del D.L. n. 4/2014, depauperato quindi della disposizione principale sulla voluntary disclosure, contiene in ogni caso importanti interventi in tema di soppressione delle norme di riduzione delle agevolazioni fiscali e anticipazioni di tesoreria, di differimento del pagamento dei premi INAIL, la sospensione di adempimenti tributari e contributivi per i comuni del Modenese e del Veneto colpiti da eventi atmosferici nel 2014.
È inoltre inclusa una previsione, da salutare con assoluto favore, che salvaguarda gli effetti delle procedure di voluntary disclosure già iniziate dal 29 gennaio 2014, nel periodo di vigenza dell’art. 1, D.L. n. 4/2014.
Un’altra novità molto significativa contenuta nella conversione del decreto è l’emendamento all’art. 2 che, modificando l’art. 4, comma 3, D.L. n. 167/1990, ripristina, per i soli conti correnti e depositi bancari detenuti all’estero, il limite minimo di 10.000 euro al di sotto del quale non scatta l’obbligo di indicare tali attività nel quadro RW.
A seguito della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (Caso EU Pilot 1711/11/TAX) relativamente alle norme sul monitoraggio fiscale in vigore, la legge Comunitaria 2013 (legge n. 97/2013), ha integralmente riscritto la normativa contenuta nel D.L. n. 167/1990. Oltre a ridisegnare gli obblighi di monitoraggio, e quindi gli elementi da indicare nel modulo RW (con la contestuale abolizione delle Sezioni I e III), la norma ha anche abolito il limite minimo di rilevanza di 10.000 euro, al di sotto del quale – fino al 2013 – le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero non dovevano essere indicate nel quadro RW.
L’eliminazione del limite minimo di 10.000 euro ha comportato reazioni decisamente negative tra gli operatori, dal momento che essa faceva (fa), almeno in parte, venire meno la riduzione degli oneri burocratici e le semplificazioni richieste dalla Commissione Europea.
Con l’approvazione dell’emendamento che re-introduce il limite di 10.000, numerosi contribuenti saranno sgravati da un onere probabilmente troppo significativo in proporzione al vantaggio che l’Agenzia delle Entrate ritrarrebbe dalla possibilità di monitorare anche i conti correnti e i depositi bancari con valore massimo durante l’anno inferiore a 10.000 euro.
L’emendamento non ha effetto nei confronti dei frontalieri che hanno un conto corrente aperto nel Paese in cui prestano la propria attività lavorativa per le spese correnti, in quanto tali soggetti sono già esonerati dagli obblighi di monitoraggio.
Si tratta di un vantaggio per quei contribuenti che, anche se hanno aperto, magari su internet, un conto corrente presso un intermediario finanziario estero, anche se poco movimentato e con un saldo di poche centinaia di euro, a partire dalla dichiarazione UNICO 2014 avrebbero dovuto compilare il modulo RW.
La re-introduzione del limite di 10.000 euro non si applica alle altre attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Rimane dunque invariata la modalità di indicazione nel quadro RW dei portafogli titoli detenuti all’estero, per i quali nell’attuale struttura del quadro è previsto l’obbligo di indicare il valore delle singole attività e passività detenute all’inizio e alla fine del periodo (o della detenzione, in caso di cessione durante l’anno). È evidente che in caso di portafogli molto movimentati durante l’anno, magari anche per importi non significativi, il nuovo modulo RW, unitamente all’eliminazione del limite minimo di 10.000 euro, comporta uno sforzo notevole da parte del contribuente.
Con riferimento alle modalità di calcolo del limite di 10.000 euro, dalla lettera della norma sembra intendersi che il valore di 10.000 euro è un valore massimo. Sembra dunque che se su un conto corrente estero viene trasferita una somma di 100.000 euro allo scopo di effettuare un acquisto all’estero, e il giorno dopo viene prelevata, il conto corrente deve essere comunque indicato nel modulo RW perché ha superato la soglia di 10.000 euro (unitamente probabilmente all’attività patrimoniale o finanziaria acquistata).
È evidente lo scopo cautelativo del legislatore, di assumere 10.000 euro come limite massimo durante l’anno, e non come media del saldo del conto corrente durante l’anno, anche se quest’ultima opzione avrebbe consentito una ancora più agevole gestione del quadro RW. Sarebbe stato forse più utile prevedere la cumulabilità delle consistenze di saldi di conti correnti intestati al medesimo contribuente per il calcolo del limite di 10.000 euro, che attualmente non sembra prevista.