Dalla lettura delle disposizioni di riferimento (di cui alla legge di Stabilità n. 147/2013) si ha l’evidente sensazione che nulla sia cambiato rispetto al passato.
La “nuova” imposta è formata da tre componenti: la TARI, l’IMU e la TASI.
La prima componente riguarda il servizio di smaltimento dei rifiuti e presumibilmente, come in passato, i Comuni comunicheranno ai contribuenti le somme dovute sulla base della Tariffa stabilita da apposito regolamento comunale. Il tributo è dovuto sulla base della superficie degli immobili che è già nota ai Comuni.
L’IMU rappresenta la componente patrimoniale dell’imposta. Le regole di fatto sono già definite. Si tratta di un tributo già familiare ai contribuenti e, a parte le inevitabili difficoltà dovute all’individuazione delle aliquote stabilite dai singoli Comuni, la determinazione delle somme dovute, direttamente dai contribuenti e dai professionisti, non sembra essere impossibile. Nell’ipotesi in cui uno o più immobili siano detenuti da più soggetti comproprietari (marito e moglie, ad esempio tre fratelli, etc.), il versamento deve essere effettuato autonomamente da ciascun soggetto.
Le difficoltà maggiori riguarderanno la TASI (tassa sui servizi indivisibili), come si comprende dalla lettura del comma 672. La disposizione prevede che “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.
In buona sostanza, diversamente dall’IMU, il versamento dell’imposta dovrà essere unico e potrebbero conseguire situazioni ingestibili laddove gli immobili siano posseduti da più soggetti a titolo di comproprietà.
La determinazione del tributo dovrà essere effettuata tenendo conto delle situazioni riguardanti ciascun comproprietario. Ad esempio, per uno dei contribuenti l’immobile soggetto a TASI potrebbe rappresentare l’abitazione principale, mentre per gli altri comproprietari potrebbe trattarsi della seconda casa.
La somma determinata sulla base delle diverse situazioni soggettive dovrà essere riportata su un unico modello di versamento in quanto, come ricordato, l’obbligazione tributaria è unica.
Il rischio di un corto circuito è reale
Se i possessori degli immobili sono assistiti da diversi professionisti, solo uno di essi dovrà compilare materialmente il modello di versamento dopo aver acquisto preventivamente le informazioni dagli altri circa le somme da versare.
Lo scenario che sembra prospettarsi è quindi ben più complicato rispetto alle recenti situazioni che hanno caratterizzato la gestione dell’IMU e della mini-IMU.
La conferma sembra arrivare puntuale dalla bozza del decreto del MEF che dovrà stabilire le modalità di pagamento e che nella sostanza disattende parzialmente il contenuto del comma 689. La disposizione citata prevede che con uno o più decreti ministeriali “sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.
La prima bozza di decreto sembra rendere facoltativo per i comuni l’invio dei modelli di pagamento precompilati. D’altra parte la determinazione della IUC è un’operazione complessa che può essere effettuata solo conoscendo una serie di informazioni dei contribuenti che i Comuni non sempre hanno a disposizione.
Inoltre, l’operazione sembra essere difficilmente realizzabile per i costi di gestione che richiederebbe e che i Comuni difficilmente sarebbero in grado di sopportare. Probabilmente alcuni Comuni invieranno la richiesta di pagamento con la compilazione del modello solo per una delle componenti della IUC.
Ad esempio, l’operazione è già stata possibile in passato per la TARES.
Al contrario sembra difficile che i contribuenti siano sollevati dall’onere del calcolo non per la cattiva volontà dei Comuni, ma perché sembra essere un’operazione difficilmente realizzabile.