L’Agenzia delle Entrate è tornata sullo scudo fiscale chiarendo un importante principio sulle modalità di recupero delle eccedenze d’imposta straordinaria per regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (art. 13 bis, Dl n. 78/2010, conv. con modif., dalla L. n. 102/2009). In particolare, con la risoluzione n. 107/E del 14 ottobre 2010, l’Agenzia ha affermato che, se in occasione del rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero l’intermediario versa una somma maggiore di quella dovuta, può recuperare l’eccedenza compensandola con altri tributi e contributi tramite il modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

Con la Risoluzione n. 107/2010, l’Agenzia fa chiarezza sulla questione e superando un precedente orientamento espresso nella circolare n. 49/E/2009, afferma che il recupero della somma eccedente può avvenire sia nel caso in cui l’eccesso deriva dalla restituzione dell’imposta da parte dell’intermediario al contribuente, sia nel caso in cui deriva da un errore nel pagamento.

La risoluzione risponde ad un quesito posto da un’associazione di categoria, che ha chiesto chiarimenti sulle modalità di recupero dell’imposta straordinaria per il rimpatrio di attività e beni detenuti all’estero, nel caso di un’eventuale eccedenza del versamento.

Nel caso di specie, il problema della compensazione si poneva in quanto la procedura di emersione è stata conclusa lo scorso aprile 2010 e non c’erano ulteriori versamenti da effettuare relativamente alla medesima imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con una precedente circolare (circ. n. 49/E del 23 novembre 2009) ha chiarito che il divieto di compensazione posto dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per gli intermediari che hanno effettuato il versamento dell’imposta straordinaria per aderire allo “scudo fiscale” non ha comportato l’impossibilità di recuperare eventuali eccedenze, essendo consentito lo scomputo delle stesse a fronte di versamenti dovuti relativamente alla medesima imposta straordinaria ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

“Scudo fiscale”

Con il decreto “Mille proroghe” (DL n. 194/2009) sono stati riaperti i termini per poter usufruire dello “scudo fiscale”, che consente ai contribuenti di sanare eventuali comportamenti illeciti o irregolari relativamente alla detenzione di capitali all’estero. Lo “scudo fiscale”, infatti, consente il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, dietro pagamento di una imposta forfettaria una tantum, pari al 5% a titolo di imposte, interessi e sanzioni. L’art. 13 bis, D.L. n. 78/2010 (conv. con modif., dalla L. n. 102/2009) ha disciplinato gli effetti dell’istituto operando un rinvio alle precedenti versioni dello scudo.

La precedente versione dello “scudo fiscale”, disciplinata dal Dl 12/2002 (conv., con modif. dalla L. n. 73/2002) prevedeva all’art. 1 comma 3-bis, che nel caso in cui l’importo delle attività rimpatriate o regolarizzate risultante dall’integrazione della dichiarazione riservata era inferiore a quello indicato nella dichiarazione originaria, la somma eccedente poteva essere restituita all’interessato, senza interessi, e l’intermediario poteva recuperare l’importo tramite compensazione.

Dal momento che l’art. 1 del decreto precedente è richiamato espressamente dall’art.13 bis del D.L. n. 78/2009, secondo l’Agenzia si ricava che la compensazione può essere effettuata dagli intermediari tramite l’F24, anche nella circostanza in cui non ci sono ulteriori versamenti da effettuare relativamente alla medesima imposta straordinaria. Le compensazioni saranno indicate nella dichiarazione 770 dei sostituti d’imposta.

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