
Premessa
Una delle più rilevanti novità contenute nel collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 (Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017) è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, istituto introdotto lo scorso anno dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.
Si tratta, invero, di una riedizione dell’istituto, che consente nuovamente ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione in prestabiliti intervalli temporali, ottenendo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
La nuova edizione della rottamazione prevista dal D.L. n. 148/2017, dopo l’indiscusso successo della precedente edizione dell’istituto, amplia infatti notevolmente la platea dei beneficiari cercando al contempo di sanare i numerosi aspetti controversi della precedente edizione.
In particolare, la procedura prevista per quella che è stata definita “rottamazione-bis” rispetta pedissequamente la vecchia procedura prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.
RICORDA |
Si ricorda, infine, che il DL 148/2017 ha altresì posticipato i termini per il pagamento delle rate previste per la precedente edizione dell’istituto di cui all’art. 6, del DL. 193/2016, che sono stati postergati al 7 dicembre 2017 per le prime tre rate (rimettendo in bonis i contribuenti che non avevano pagato pro tempore le rate in scadenza a luglio e settembre 2017) e a luglio 2018 (per la quarta rata originariamente prevista per aprile). La scadenza dell’ultima rata è invece rimasta invariata a settembre 2018. |
Cos’è la rottamazione
La rottamazione è una sanatoria delle cartelle esattoriali, degli avvisi d’accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, concessa dallo Stato ai contribuenti, e consiste nella facoltà di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ottenendo lo sconto delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Attraverso la rottamazione, pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti fissati dalle disposizioni in materia, presentando apposita domanda, potranno stralciare i debiti pendenti con l’esattore beneficiando di un notevole risparmio monetario. Per quanto concerne invece i compensi di riscossione (aggi) e le altre spese, i primi vengono riparametrati agli importi da versare con la rottamazione, mentre le spese di rimborso per le attività esecutive/cautelative e per la notifica della cartella di pagamento rimangono dovuti.
La nuova rottamazione
L’art.1 del Decreto Legge n.148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede che possano aderire alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle, i contribuenti con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, a eccezione dei debiti:
- non definibili in base alla legge (ex art.6 comma 10 DL 193/2016);
- interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.
L’articolo citato ha così riaperto i termini per aderire alla rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 ed ha esteso la stessa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Profilo soggettivo
Possono aderire all’istituto tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, società ecc) che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non rientranti nelle casistiche preclusive fissate dalla legge.
Possono altresì fruire della rottamazione, al pari della prima edizione, i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Contribuenti soggetti a procedure concorsuali e «alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111bis del regio decreto16 marzo 1942 n. 267».
- Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire purchè si impegnino a rinunciare ai medesimi nella dichiarazione di adesione (Modello DA-2000/17) presentato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire tuttavia in questi casi non vi è la possibilità di ripetere quanto versato e ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Restano invece definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- Contribuenti che hanno attualmente in corso un piano di rateizzo ex art. 19 del DPR 602/73. Tali contribuenti, contrariamente a quanto accaduto nella precedente edizione dell’istituto, per effetto di quanto previsto dal comma 10-bis dell’art.1 del DL n.148/2017, possono beneficiare della rottamazione anche se non in regola con i piani rateali in essere, saranno ammessi alla nuova rottamazione.
Ambito oggettivo
Possono formare oggetto di definizione tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Si tratta, quindi, di tutti i carichi affidati agli enti che si occupano delle attività di riscossione, ivi compresi i contributi INPS e INAIL.
Si fa riferimento dunque a: |
· le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; |
· le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; |
· i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; |
· le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; |
· le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; |
· le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. |
Si precisa che relativamente alle violazioni del Codice della Strada la nuova rottamazione, al pari della precedente, non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27 co. 6 della L. 689/81 (ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo). |
Per quanto concerne poi le pretese aventi ad oggetto esclusivamente carichi sanzionatori è doveroso precisare che essi sono senz’altro definibili qualora si tratti di sanzioni tributarie (ad es. violazioni da RW) e assistenziali/previdenziali (relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL o anche dalle Casse di previdenza professionali a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99). Anzi, in questi casi, la rottamazione appare particolarmente appetibile poiché l’adesione alla sanatoria consentirebbe al contribuente di azzerare totalmente la pretesa senza il versamento di alcun importo. Al contrario non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie emesse ad esempio come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale ex art. 12 del D. Lgs. 471/97, o di visto di conformità ex art. 39 del D.Lgs. 241/97.
Ambito temporale
Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli enti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Si precisa che ai fini della definibilità occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).
Il comma 7 dell’art.1 del DL 148/2017 sancisce che entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.
Dilazioni in corso
Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate contrariamente a quanto accadeva nella precedente rottamazione, il contribuente può comunque esercitare la facoltà di definizione prevista dall’art. 1 del DL 148/2017. Pertanto, il mancato pagamento delle rate pregresse delle eventuali dilazioni in corso non costituisce causa ostativa ai fini della domanda di definizione.
In questo caso, tuttavia, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.
30 giugno 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente l’importo delle rate pregresse non pagate al 31/12/16 |
31 luglio 2018 | il contribuente deve pagare l’importo delle rate scadute e non pagate al 31/12/16 |
30 settembre 2018 | Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione |
La domanda del contribuente
La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un apposito modello (denominato “Modello DA-2000/17”- “ Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”), entro e non oltre il 15.5.2018 (attenzione: termine decadenziale)
Tale dichiarazione può essere presentata: |
Ø attraverso l’area “Fai D.A. te”, il form reso disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento); |
Ø mediante posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, inviando la stessa alla casella pec della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA 2000/17 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it); |
Ø consegnando il modulo DA-2000/17, scaricabile anche dal portale istituzionale, agli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). |
La presentazione può anche essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello e allegando copia del documento d’identità del delegante e del delegato.
Si precisa che è possibile rottamare anche solo alcuni dei carichi portati dalle cartelle/avvisi oggetto di definizione. In tal caso il contribuente dovrà specificare nel modello i carichi che intende definire.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
A seguito della presentazione del Modello DA-2000/17 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2018 (per i carichi affidati alla riscossione nel 2017) o entro il 30 settembre 2018 (per quelli affidati dal 2000 al 2016). In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della definizione inviandogli altresì i relativi bollettini di pagamento. Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, dovrebbe scaturire dall’eventuale tardiva comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione, pertanto la possibilità di definizione dovrebbe rimanere impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatoria, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).
Il diniego rappresenta un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. h) del DLgs. 546/92 “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
L’impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall’Agenzia delle entrate-riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.
Si ricorda che nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una precedente dilazione con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.
Importi da versare
Per quanto concerne i versamenti degli importi dovuti ai fini della definizione il DL 148/2017 prevede scadenze differenziate a seconda della data di affidamento del carico all’agente della riscossione.
Infatti per la definizione agevolata di cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 il versamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione, a luglio 2018, oppure a rate fino ad un massimo di 5, alle seguenti scadenze:
- luglio 2018 (20%);
- settembre 2018 (20%);
- ottobre 2018 (20%);
- novembre 2018 (20%);
- febbraio 2019 (20%).
Per quanto invece concerne le cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, a ottobre 2018, oppure a rate, fino ad un massimo di 3,alle seguenti scadenze:
- ottobre 2018 (40%);
- novembre 2018 (40%);
- febbraio 2019 (20%).
Carichi 2000-2016 | Carichi 2017 |
1°rata: ottobre 2018 | 1°rata: luglio 2018 |
2°rata: novembre 2018 | 2°rata: settembre 2018 |
3°rata: febbraio 2019 | 3°rata: ottobre 2018 |
4°rata: novembre 2018 | |
5°rata: febbraio 2019 |
Sarà possibile effettuare i pagamenti attraverso i seguenti canali: |
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; |
App EquiClick; |
sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione; |
sportelli bancari; |
uffici postali; |
home banking; |
punti Sisal e Lottomatica; |
tabaccai convenzionati con Banca 5; |
sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; |
Postamat; |
domiciliazione bancaria. |
Effetti della rottamazione
A seguito della presentazione della domanda di definizione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della medesima.
Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza (art. 1, comma 9 del DL n.148/2017).
Tuttavia, se nella dilazione sono presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento.
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art.6, comma 5 DL193/2016).
All’integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate invece si ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l’attenuazione o non punibilità in alcuni reati fiscali.
Mancato pagamento delle rate o ritardi
Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
La rottamazione bis per i riammessi
Il DL n.148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, prevede la riammissione alla rottamazione per tutti quei contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza al 31 dicembre 2016.
Appare doveroso precisare, infine, che la formulazione letterale del comma 2 induce a concludere che possano essere riammessi alla rottamazione solo quei contribuenti che avevano presentato la domanda di rottamazione e si erano visti notificare dall’agente della riscossione il diniego a causa della morosità nei pagamenti.
Tali contribuenti per essere ammessi alla nuova rottamazione dovranno: |
1) presentare, entro il 15 maggio 2018, apposita istanza all’agente della riscossione, utilizzando la modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; |
2) pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016. All’uopo entro il 30 giugno 2018 Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica al contribuente l’ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016 da pagare per poter accedere alla nuova rottamazione. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza. |
3) in seguito il contribuente dovrà versare nel numero massimo di tre rate, scadenti nei mesi di ottobre e novembre 2018 (l’80%) e febbraio 2019 (20%), le somme dovute ai fini della rottamazione. |
Per quanto concerne gli effetti della rottamazione si rimanda a quanto già esposto in precedenza.
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione implica il mancato perfezionamento della definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
15 maggio 2018 | Presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione all’agente della riscossione |
30 giugno 2018 | L’agente della riscossione comunica al contribuente l’importo delle rate pregresse non pagate al 31/12/16 |
31 luglio 2018 | Il contribuente deve pagare l’importo delle rate scadute e non pagate al 31/12/16 |
30 settembre 2018 | Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione |
31 ottobre 2018 | Il contribuente deve pagare la prima rata della rottamazione |
30 novembre 2018 | Il contribuente deve pagare la seconda rata della rottamazione |
28 febbraio 2019 | Il contribuente deve pagare la terza rata della rottamazione |
La rottamazione per gli enti territoriali
L’art.1 del DL 148/2017 al comma 11-quater ha previsto la possibilità per gli enti locali di aderire alla nuova edizione della rottamazione.
Il citato comma, in particolare, riapre la rottamazione anche con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni per gli atti notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La definizione agevolata per tali carichi però non è automatica: è infatti necessario un atto dell’ente locale o della regione che stabilisca, altresì, il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per presentare l’istanza.
Gli enti territoriali pertanto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, dovranno stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni previste dall’art. 6 ter del decreto-legge n. 193/2016 ad esclusione del primo comma.