
Premessa
In questi giorni è stato dato ampio spazio mediatico al tema del diritto al rimborso TARI per quei cittadini che hanno subito un calcolo “erroneo” della tassa da parte del comune che ha considerato la quota variabile tante volte per quante sono le pertinenze legate all’abitazione (utenza domestica). In pratica, in presenza di abitazione cui è legata la pertinenza, diversi comuni hanno considerato la quota variabile della TARI due volte: la prima per l’abitazione, la seconda per la pertinenza. Il MEF, invece, con la Circolare n. 1/Df/2017 ha bocciato tale modus operandi.
In sede di premessa è utile ricordare che la TARI (Tassa sui rifiuti), è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC). Oltre alla TARI, compongono la IUC anche l’IMU e la TASI.
TARI | |
Soggetto passivo | Esclusioni |
Chiunque possieda / detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti | · le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; · le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; · le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013). |
ATTENZIONE |
Se nel corso dell’anno c’è stata detenzione temporanea (ossia per una durata non superiore a 6 mesi), la TARI è dovuta dal solo possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. |
La tassa si articola in:
- Utenza domestica (per tale deve intendersi quella comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze – Circolare n. 1/Df/2017);
- Utenza non domestica;
E si compone di:
- Quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio);
- Quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti).
ATTENZIONE |
I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti. Inoltre, ai sensi del comma 659 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall’articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. |
L’utenza NON domestica
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività. Per esse:
Utenza NON domestica | |
Quota | Definizione |
Fissa | E’ determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. |
Variabile | E’ determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. |
Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l’attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell’insediamento principale.
Chiarimenti MEF per l’utenza domestica
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che:
- la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che:
- questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.
Utenza domestica | |
Quota | Definizione |
Fissa | E’ determina in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare |
Variabile | E’ rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza |
Nella Circolare di cui in premessa Il MEF, al riguardo, si è espresso in tal senso:
Orientamento MEF | |
Quota | Definizione |
Fissa | “La quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa” |
Variabile | La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. |
Come anticipato in premessa, molti Comuni in presenza di pertinenza legata all’abitazione, hanno computato due volte la quota variabile della TARI, conteggiandola sia per l’abitazione sia per la pertinenza. Secondo il MEF, invece, tale modus operandi è da ritenersi bocciato poiché non trova fondamento in alcuna disposizione normativa o di prassi. In particolare il Dipartimento delle Finanze si è così espresso:
- “Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
Conclusioni del MEF ed esempio
Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare, dunque, corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica (mq dell’abitazione + mq della pertinenza). Se così non fosse, infatti, ne deriverebbe un’evidente disparità di trattamento nel caso di due nuclei familiari con lo stesso numero di componenti ed a parità di superfice calpestabile dell’utenza.
A supporto della propria tesi, nella Circolare è riportato un apposito esempio.
Si considerino due nuclei familiari entrambi composti da tre componenti ed i quali posseggono nello stesso comune:
- I° nucleo familiare – Abitazione di 100 mq
- II° nucleo familiare – Abitazione di 80 mq e pertinenza di 20 mq
Inoltre si supponga che il comune abbia stabilito per la TARI:
- Quota fissa = 1,10 euro al mq;
- Quota variabile = 130 euro
Secondo il MEF, il corretto modo di agire per i comuni deve essere il seguente:
MODO CORRETTO | ||||
Chi | Cosa | Quota fissa | Quota variabile | Totale TARI |
I° nucleo familiare | Abitazione = 100 mq | (100 x 1,10) = 110,00 | 130,00 | 240,00 |
II° nucleo familiare | Totale = 100 mq (abitazione + pertinenza) | (110 x 1,20) = 110,00 | 130,00 | 240,00 |
In questo modo, dunque, a parità di superficie ed a parità di componenti il nucleo familiare non si verifica disparità (entrambi pagano 240,00 euro).
Il MEF boccia invece il seguente modo di agire dei comuni:
MODO SBAGLIATO | ||||
Chi | Cosa | Quota fissa | Quota variabile | Totale TARI |
I° nucleo familiare | Abitazione = 100 mq | (100 x 1,10) = 110,00 | 130,00 | 240,00 |
II° nucleo familiare | Abitazione = 80 mq | (110 x 1,20) = 110,00 | 130,00 | 392,00 (110 + 130 + 22 + 130) |
Pertinenza = 20 mq | (20 x 1,10) = 22,00 | 130,00 |
In questo modo, infatti, a parità di superficie e di componenti il nucleo familiare, il I° nucleo pagherebbe 240,00 euro mentre il secondo ne pagherebbe 152 euro in più.
Il rimborso
Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo.
Non sono previste particolari formalità ma l’istanza deve indicare alcuni elementi essenziali, ossia:
- tutti i dati necessari a identificare il contribuente;
- l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso;
- i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.
Domanda di rimborso | ||
Dove va presentata | Entro quando | Note |
Al comune di ubicazione dell’utenza domestica oppure alla società di riscossione (se il comune ha affidato a questa la gestione della TASSA | 5 anni dal giorno del versamento | · Il rimborso potrà essere chiesto solo per le annualità 2014 (anno in cui la Tari fu istituita) e successive (non è possibile, quindi, chiedere il rimborso della TARSU, per la quale erano previste regole diverse da quelle della Tari, ossia non era prevista, tranne in alcuni casi, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile); · Il rimborso non potrà essere richiesto nel caso di comuni che hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. |
Il MEF, infine precisa che:
- i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.
Cosa fare
La TARI non è autoliquidata dal contribuente ma è calcolata direttamente dal comune in cui si trova l’utenza interessata. Il cittadino, pertanto, riceve già i bollettini da utilizzare per il versamento in cui è indicato l’importo da pagare. Dunque, ci si chiede:
- cosa occorre fare per capire se il comune ha agito in difformità a quanto chiarito dal MEF nella circolare in commento?
In genere ai bollettini si accompagna anche un prospetto dettagliato di calcolo, in cui tra l’altro è indicato:
- l’utenza oggetto di tassazione;
- i componenti il nucleo familiare;
- gli estremi catastali dell’immobile;
- la superficie tassata;
- la quota fissa e la quota variabile per ciascuna utenza.
Perciò, prima di rivolgersi eventualmente al comune e capire se ci sono gli estremi per la presentazione di una richiesta di rimborso, è opportuno esaminare attentamente il predetto prospetto.
L’eventuale contenzioso
Nel caso in cui il contribuente presenti domanda di rimborso, il comune, se ritiene fondate le pretese, ha 180 giorni di tempo per erogarlo. Ciò è quanto si legge all’ultimo periodo del dal comma 164 della Legge n. 296/2006:
- “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.
Tempi per il rimborso | |
Entro quando va presentata la domanda | Entro quando il comune provvede al rimborso |
5 anni dal giorno del versamento | Entro 180 giorni dalla richiesta |
Qualora il cittadino non vedesse accettarsi il diritto al rimborso, può agire in via giudiziaria presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Al riguardo c’è da precisarsi che il diniego da parte del comune può essere:
- espresso;
- tacito.
Diniego al rimborso | |
Espresso | Tacito |
Il comune espressamente risponde al cittadino informandolo (con apposta comunicazione) che non ha diritto al rimborso esponendone (obbligatoriamente) le motivazioni | Si configura mediante la regola del silenzio – rifiuto. In particolate esso si configura decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso (art. 21 D. Lgs. 546/1992) |
Il ricorso può essere presentato:
- entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego al rimborso, in caso di diniego espresso;
- entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (5 anni per la TARI).
Termini per il ricorso | |
Diniego espresso | Diniego Tacito |
Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione per il diniego | Entro 5 anni |
ATTENZIONE |
Poiché la normativa non appare univoca, si consiglia di attendere 180 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, prima di presentare eventualmente il ricorso. Si è, infatti, detto che il comune eroga quest’ultimo entro 180 giorni. Si tenga, inoltre, presente che se la gestione della TARI è stata affidata dal comune ad una società di servizi esterna, il ricorso va presentato avverso quest’ultima. |