La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 25, analizza nel dettaglio la disciplina sia dello Statuto dei lavoratori che del codice sulla privacy circa l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori approvato con la legge 300/1970 vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Tuttavia, lo Statuto prevede che qualora gli impianti e le apparecchiature di controllo dovessero essere necessarie o comunque utili per esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, anche se da esse derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, l’installazione potrà avvenire esclusivamente previo accordo sindacale con le rappresentanze aziendali. In mancanza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, che fisserá eventualmente le modalità per l’uso di tali impianti.
Su queste procedure è intervenuta diffusamente la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro col parere n. 25 del 7 novembre scorso.
Nel documento viene ricordato che la giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenza n. 1236 del 18.2.1983, Cass febbraio 1983 n. 1236, Cass 6 marzo 1986 n. 1490), se tendenzialmente esclude dall’ambito di operativita del divieto in esame, quelli che vengono definiti controlli difensivi, cioe volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore, rimane necessario rispettare comunque la procedura sindacale o amministrativa.
La Fondazione evidenzia altresì che la normativa in materia di privacy, il D.Lgs. n. 196/2003, richiama integralmente la disciplina dello Statuto dei lavoratori ma si pone quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata dei due sistemi normativi (Provvedimento del Garante per la privacy 8 aprile 2010).
Non è sufficiente di conseguenza osservare l’una o l’altra normativa essendo necessario invece il rispetto di entrambe le discipline. In buona sostanza, dopo l’accordo sindacale, ovvero dopo l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, occorrerà:
- informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli;
- nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi; – posizione le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attivita; – conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).
Per quanto concerne la procedura amministrativa, le istanze del datore di lavoro dirette alle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato dalla Nota del Ministero del Lavoro n.4016/2011, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ed un altra marca sará necessaria per il successivo rilascio.
Il Ministero del lavoro è intervenuto per semplificare in alcuni casi la procedura con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012.
In particolare, nel caso di installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali, il Ministero Invita personale ispettivo ad indirizzare la sua attività verso attivita maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.
Questo perchè la procedura di istallazione richiedeva che personale ispettivo delle DPL, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto sufficiente in tali casi la richiesta del datore di lavoro corredata della sola documentazione tecnica dell’impianto.
Il parere della Fondazione Studi analizza nel dettaglio la disciplina sia dello Statuto dei lavoratori che del codice sulla privacy la cui inosservanza risulta severamente sanzionata.
Occorre ricordare infatti che le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003), a meno che il fatto non costituisca un reato piu grave, prevedono la comminazione di un’ammenda da euro154 a euro 1.549, oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell’ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla.
Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è invece prevista la sanzione amministrativa, da euro 30.000 a euro 180.000 (art. 162, comma 2 ter D.lgs 196/2003).