Una delle colonne portanti del nuovo D.L. Sviluppo è costituita dall’introduzione di una nuova “figura” di società, le c.d. start up innovative (e i relativi incubatori): attraverso la creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative si propone, per la prima volta, “un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio”. Per dare appeal alla nuova veste societaria, non potevano mancare gli incentivi, anche in ambito fiscale.
L’idea del Legislatore è semplice quanto “geniale”: sviluppare imprenditorialità facendo leva su tecnologia e attività di R&S.
Più precisamente, parafrasando la relazione illustrativa del decreto, attraverso la creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative si propone, per la prima volta, “un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio”.
Per dare appeal alla nuova veste societaria, però, non potevano mancare gli incentivi, che, nello specifico, operano sia a livello societario sia sui rapporti di lavoro sia, infine, in ambito fiscale.
Ed è proprio di questi ultimi che ci si occuperà in questo primo commento alle nuove disposizioni.
Gli incentivi fiscali
In linea di massima, le agevolazioni fiscali possono essere suddivise in due blocchi:
- agevolazioni “in uscita” (art. 27): si tratta di una defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma di piani di stock option e di work-for-equity, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi;
- agevolazioni “in entrata” (art. 29): vengono previsti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende, che investano sia direttamente sia per il tramite di società di investimento specializzate.
Pertanto, mentre con i primi si intende “premiare”, a livello fiscale, i soggetti (amministratori, dipendenti collaboratori e fornitori di servizi) che, con il loro operato, permettono la riuscita e l’affermazione dell’idea imprenditoriale, con i secondi si vuole attirare potenziali investitori nella stessa idea d’impresa, affinché la stessa sia adeguatamente sostenuta a livello finanziario.
Agevolazioni per amministratori, dipendenti collaboratori e fornitori di servizi
Il primo blocco di agevolazioni fiscali ha lo specifico intento di fornire alle start-up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management.
Per conseguire tale obiettivo è stato introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari (cfr. Tabella n. 1).
Nel dettaglio, viene previsto che – in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione (i.e. piano di stock option) – il reddito di lavoro derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.
Come accennato, i soggetti che potranno beneficiare dell’esenzione in oggetto sono:
- gli amministratori;
- i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up innovativa o con l’incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time;
- i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di opere e servizi, per i quali, come si dirà appresso, è prevista una specifica agevolazione.
Passando all’aspetto oggettivo, occorre definire con certezza quali sono gli emolumenti detassati.
A tale proposito, la norma è abbastanza chiara: tra gli emolumenti premiali oggetto dell’esenzione sono ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano:
- la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock);
- l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;
- la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. restricted stock unit).
Mediante l’inserimento di una previsione specifica è stato inoltre chiarito che l’esenzione in oggetto trova applicazione con riferimento alle azioni, quote, strumenti finanziari emessi o diritti assegnati dalla start-up innovativa in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività, nonché a quelle emesse da società che direttamente sono controllate da start-up innovative o da incubatori certificati.
Inoltre, anche per evitare abusi, viene previsto che tale regime di favore si applica con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del decreto.
Da queste brevi righe è possibile intuire che si propone una vera e propria defiscalizzazione del reddito che deriva dai predetti strumenti che, proprio per come è strutturata, potrebbe dar luogo ad eventuale fenomeni elusivi.
Ma il Legislatore ha pensato anche a ciò: infatti, ha previsto che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possano essere ceduti alla start-up innovativa (o all’incubatore certificato) con cui i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente (se diversa da tale start-up innovativa o dall’incubatore certificato) nonché dai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime.
Il riferimento, in quest’ultimo caso è alle società che direttamente controllano o sono controllate dalla start-up innovativa o incubatore certificato, agli azionisti (persone fisiche) della stessa e alle società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la start-up innovativa o incubatore certificato.
Se la condizione non viene rispettata, l’agevolazione decade con la conseguenza che l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti è assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione.
A tale fine, pertanto, rileva il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.
L’agevolazione sin qui descritta esplica effetti solo a livello di reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Infatti, non c’è alcuna agevolazione fiscale per le plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari che, dunque, rimangono assoggettate al regime fiscale ordinario previsto dal TUIR.
Inoltre, per garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, con una specifica disposizione si prevede un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. work-for-equity).
A dire il vero, tale tipo di agevolazione era stata già “battezzata” dall’amministrazione finanziaria che, infatti, se ne era occupata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005.
Ora, però, l’agevolazione viene estesa anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese.
Pertanto, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.
Tabella n. 1 – Agevolazioni per amministratori, dipendenti, collaboratori e prestatori di servizi
Tipo di agevolazione | Detassazione e decontribuzione |
Chi può usufruirne | – amministratori;- lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato o part-time;- collaboratori continuativi, inclusi i lavoratori a progetto, |
Cosa è agevolato | Incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, inclusi i piani di incentivazione che prevedano:- la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock);- l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;- la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. restricted stock unit). |
Norma antielusiva | Gli strumenti finanziari e i diritti assegnati, pena la decadenza dell’agevolazione, non possono essere ceduti alla start-up innovativa (o all’incubatore certificato) con cui i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente (se diversa da tale start-up innovativa o dall’incubatore certificato) nonché dai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime. |
Decorrenza | Il regime di favore si applica con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del D.L. |
Agevolazione | È previsto un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. work-for-equity) esteso anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle start up innovative. Pertanto, tali apporti sono esenti da qualsiasi imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari. |
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Agevolazioni per favorire gli investimenti
L’altro grosso blocco di agevolazioni fiscali interviene sul fronte dell’apporto di risorse finanziarie alle nuove start up.
In particolare, per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese start-up innovative, si tenta di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale (vedi Tabella 2).
Andando nello specifico, le agevolazioni, a tempo (infatti si applicano solo per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015), sono tarate a seconda che gli investitori siano:
- persone fisiche;
- soggetti IRES.
Per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 19% (25% se l’investimento è in imprese start-up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) sulla somma investita. Valgono le seguenti particolarità:
- l’investimento massimo agevolato è di 500.000 euro per periodo d’imposta;
- tale investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
- la detrazione non fruita nel corso dell’anno può essere fruita nei 3 anni successivi.
Per i soggetti IRES, sempre che siano diversi da imprese start-up innovative, è possibile dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% (27% se l’investimento è in imprese start-up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite. In tal caso è previsto che:
- la deduzione è possibile a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni;
- l’investimento massimo agevolato è di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
Sia per le persone fisiche che per i soggetti IRES, in caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere rimborsate o recuperate a tassazione.
Anche in questo caso, per evitare abusi dell’agevolazione, è stato previsto che essa non trova applicazione nei confronti né delle imprese start-up innovative (si intende evitare un “riferimento circolare”, nel senso che esse possono essere solo destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano l’agevolazione ma non possono beneficiare dell’agevolazione quali società investitrici), né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative.
Infine, va ricordato che le nuove disposizioni avranno bisogno, per diventare pienamente operative, di un apposito decreto attuativo, che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrà vedere la luce entro 60 giorni dalla conversione in legge del D.L.
Tabella n. 2 – Agevolazioni per gli investimenti
Beneficiari | Tipo di agevolazione | Particolarità |
Persone fisiche | Detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 19% (25% se l’investimento è in imprese start-up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite. | – l’investimento massimo agevolato è di 500.000 euro per periodo d’imposta;- tale investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni;- la detrazione non fruita nel corso dell’anno può essere fruita nei 3 anni successivi. |
Soggetti IRES (escluse le start up innvovative) | Deduzione dal reddito imponibile IRES pari al 20% (27% se l’investimento è in imprese start-up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite. | – la deduzione è possibile a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni;- l’investimento massimo agevolato è di 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta |