Auto in comodato

Premessa
In base a quanto previsto dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità del veicolo lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.
In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.

Ambito soggettivo
I soggetti legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato, in qualità di intestatari della carta di circolazione, possono essere:
– il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”;
– il locatario (nel caso di leasing), previo assenso del locatore;
– l’usufruttuario;
– l’acquirente, nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.

Il comodatario non può a sua volta concedere ad un altro soggetto l’uso del veicolo (c.d. “sub-comodato”).

I veicoli possono essere concessi in comodato:
– sia a persone fisiche;
– che a persone giuridiche (aziende, enti ed organizzazioni).

Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione
Gli obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono, in linea generale, a carico dell’utilizzatore del veicolo (comodatario).

È, tuttavia, prevista la possibilità che il comodatario (“avente causa”) deleghi i relativi adempimenti al comodante (“dante causa”).
Nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Tali soggetti possono, comunque, richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione (senza applicazione delle previste sanzioni, qualora non ci si avvalga di tale facoltà).
In caso di comodato di veicoli aziendali, la richiesta di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli deve essere effettuata, su delega del comodatario, dalla persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda (o dell’ente) comodante.
La disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli dei soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
– iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o all’Albo autotrasportatori;
– licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
– autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi o noleggio con conducente).

Ambito oggettivo
La disciplina in esame si applica in relazione:
– agli autoveicoli;
– ai motoveicoli;
– ai rimorchi (inclusi i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati).
Gli obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sussistono nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo:
– a titolo di comodato;
– per un periodo superiore a 30 giorni;
– per un uso esclusivo e personale.

Poiché la disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base ad un titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l’ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso.

Con riferimento al periodo di 30 giorni:
– tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi;
– non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

La circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 10.7.2014 n. 15513 (§ E.1.1) include nell’ambito del comodato di veicoli aziendali:
– i veicoli di proprietà di case costruttrici concessi dalle stesse in comodato, per periodi superiori a 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
– i veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati) a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.

Al riguardo, la circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 27.10.2014 n. 23743 ha precisato che:
– il comodato, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera);
– anche per il comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Sono, quindi, escluse dalla disciplina in esame le seguenti fattispecie:
– l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit, cioè di retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione di veicoli ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private, non configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere della gratuità);
– in generale, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), non sussistendo l’uso esclusivo e personale del veicolo;
– l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale, venendo meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso.

Veicoli aziendali in comodato
Per il comodato di veicoli aziendali, come sopra definiti, viene prevista una particolare disciplina.
Tale disciplina si applica con riferimento ai seguenti soggetti:
– dipendenti;
– soci;
– amministratori;
– collaboratori dell’azienda;
– imprenditori individuali, se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa.

La persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda o dell’ente comodante, su delega del comodatario, deve presentare istanza (redatta conformemente all’Allegato B/1 alla circ. 10.7.2014 n. 15513) ai fini dell’annotazione del comodato nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
In tal caso, per finalità di semplificazione, non è previsto anche l’aggiornamento della carta di circolazione.

Alla domanda deve essere allegata:
– la delega del comodatario;
– l’attestazione di versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n. 4028, per l’imposta di bollo dovuta per l’istanza;
– l’attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. n. 9001, per i diritti di motorizzazione.
Non è invece necessario l’atto di assenso del locatore (in caso di veicolo in leasing) o del venditore (in caso di acquisto con patto di riservato dominio).
Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa (redatta conformemente all’Allegato B/1 alla circ. 10.7.2014 n. 15513), alla quale dovranno essere allegati, oltre alla predetta documentazione, anche:
– l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari;
– l’attestazione di versamento di 16,00 euro, per l’imposta di bollo dovuta per l’istanza;
– l’attestazione di versamento di 9,00 euro per ciascun veicolo, per i diritti di motorizzazione.

A fronte dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni rilevanti.
Al riguardo, è stato precisato che:
– non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale;
– la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo stradale.

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