Il modello IRAP 2013, è destinato ad accogliere le nuove deduzioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35, aumentate nel 2012 da4.600 a10.600 euro. Peraltro, tale sconto è incrementato da9.200 a15.200 euro, se le assunzioni avvengono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel quadro IR, da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta, sono stati introdotti nuovi campi in cui vanno riportate le detrazioni IRAP disposte da leggi regionali. I crediti IRAP ricevuti in seguito a operazioni straordinarie vanno evidenziati in un’apposita sezione del quadro IS, per poi confluire nel quadro IR relativo all’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione.
Il modello IRAP 2013 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2012, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Su questo concetto si potrebbero aprire diversi scenari interpretativi oggetto di molti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Si precisa che i contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente.
I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012, devono utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello approvato l’anno precedente.
In particolare vediamo la compilazione del quadro IC, sezione I, imprese industriali e commerciali.
Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2012 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73, comma 1, TUIR, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.
Per la compilazione della sezione I, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del c.c. , occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.
In particolare nella redazione del modello occorre indicare in maniera attenta e precisa le seguenti tipologie di dato:
- nel rigo IC1, i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata
- nel rigo IC2, l’importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
- nel rigo IC3, l’importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali) l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
- nel rigo IC4, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- nel rigo IC5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio;
- nel rigo IC6, il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IC1 a IC5,
- nel rigo IC7, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- nel rigo IC8, i costi per servizi;
- nel rigo IC9, i costi per il godimento di beni di terzi;
- nel rigo IC10, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- nel rigo IC11, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- nel rigo IC12, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;
- nel rigo IC13, gli oneri diversi di gestione;
- nel rigo IC14, il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IC7 a IC13.
Tralasciando le sezioni 2 e 3, analizziamo quali tipologie di dato inserire nella sezione IV, di fatto destinata ad accogliere le variazioni in aumento ed in diminuzione sulla relativa base creata rispetto alle sezioni 1,2 3.
Per quanto attiene alle variazioni in aumento: Nei righi da IC41 a IC50, indicare:
- nel rigo IC41, i componenti negativi indeducibili di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. In particolare indicare: i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), TUIR; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50, TUIR ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR; i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lettera i), TUIR.
- nel rigo IC42, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria;
- nel rigo IC43, le perdite e le svalutazioni su crediti;
- nel rigo IC44, l’imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- nel rigo IC45, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene;
- nel rigo IC46, le quote indeducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento. Tali quote sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
- nel rigo IC47, la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione dei soggetti di cui agli articoli 6 e7. In base a tali disposizioni infatti, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati, concorrono alla formazione del valore della produzione dei predetti soggetti nella misura del 96 per cento del loro ammontare;
- nel rigo IC48, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali,
– in colonna 1, i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall’imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (art. 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011);
– in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008
- nel rigo IC49, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
– le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificate in voci rilevanti ai fini dell’IRAP;
– l’importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato in voci rilevanti ai fini dell’IRAP;
– i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nella colonna 1 dell’apposito rigo posto all’inizio del presente quadro;
– i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;
– le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006;
– l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata, nel periodo d’imposta in corso alla data del 5 agosto 2009, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d’imposta successivi;
– l’ammontare corrispondente ai maggiori componenti negativi dedotti ovvero dei minori componenti positivi del valore della produzione assoggettati a tassazione per effetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, TUIR poste in essere dalla società risultante dall’aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ovvero ai sensi dall’art. 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione ovvero per effetto della cessione dei beni iscritti o rivalutati ai sensi delle predette disposizioni;
– i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 del codice penale;
– gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico
- nel rigo IC50, il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IC41 a IC49.
Per quanto attiene alle variazioni in diminuzione:
- nel rigo IC51, i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP. Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi;
- nel rigo IC52, le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene;
- nel rigo IC53, le quote deducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento nonché, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, del costo degli altri beni immateriali a vita utile indefinita qualora non imputate a conto economico. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto economico.
- nel rigo IC54, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali:
– in colonna 1, i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall’imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI;
– in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008
- nel rigo IC55, colonna 1, le quote dei componenti negativi sostenuti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina. In colonna 2, va indicata la quota pari a un sesto dell’ammontare complessivo delle quote, di cui al comma 3 dell’art. 111, TUIR, della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni. Ai sensi del comma 51 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, dette quote sono deducibili in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre2007. In colonna 3, vanno indicate, oltre agli importi di colonna 1 e 2, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
– l’importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato in voci rilevanti ai fini dell’IRAP;
– il premio di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi;
– gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi;
– le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
– le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico;
– le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988;
– le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio;
– i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell’esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico;
– i costi accantonati dall’affittuario o usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico.
- nel rigo IC56, deve essere indicato il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC51 a IC55, colonna 3.