
Premessa
Con il Provvedimento n. 58793 approvato il 27 marzo 2017 (pubblicato il 27/03/2017) l’Agenzia delle Entrate approva il modello definitivo, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Tale adempimento disciplinato dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 introdotto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (art. 4, comma 2 D.L. n. 193/2016) avrà effetto a partire dalle operazioni dell’anno d’imposta 2017.
Soggetti obbligati
Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta, cioè da tutti i contribuenti che esercitano un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’imposta (attività di impresa, attività artistiche e professionali) a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Si fa presente, che l’obbligo di invio della comunicazione:
- non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva);
- sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
Il caso del contribuente che non ha registrato alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre ha trovato soluzione nelle FAQ: «L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione». Più brevemente si è esonerati dall’invio di una Comunicazione totalmente vuota. |
Struttura del modello
Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:
- FONTESPIZIO
- QUADRO VP
Calendario delle scadenze
Termine | Periodo di riferimento Comunicazione delle liquidazione Iva | ||
Mensili | Trimestrali | Modalità di trasmissione | |
31 maggio 2017 (prorogata al 12 giugno per il solo 2017) | Gennaio, febbraio, marzo | I trimestre 2017 | ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA |
18 settembre 2017 | Aprile, maggio, giugno | II trimestre 2017 | |
30 novembre 2017 | Luglio, agosto, settembre | III trimestre 2017 | |
28 febbraio 2018 | Ottobre, novembre, dicembre | IV trimestre 2017 |
Le sanzioni e il ravvedimento operoso
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 28 luglio scorso ha chiarito che le liquidazioni periodiche possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 D.lgs 472/1997).
La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, poiché è considerato adempimento propedeutico ai dichiarativi, il ravvedimento per omissioni o errori si applica l’articolo 13 comma 1 lettera a-bis e seguenti del D.Lgs. 472/97. Se una comunicazione è stata omessa o è stata inviata con dati non corretti, può essere singolarmente ravveduta versando la sanzione minima di euro 500 ridotta in base al momento in cui viene effettuato il ravvedimento stesso.
Ma se con la relativa dichiarazione IVA annuale i dati sono inviati correttamente, è dovuta la sola sanzione art. 11 comma 2 ter del D.Lgs. 471/97, anche questa eventualmente ridotta (opzione conveniente soprattutto se le comunicazioni periodiche omesse/errate sono più di una).
In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2 – ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento
Pertanto si riepilogano, di seguito, le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni) come previsto dalla risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017.
Descrizione e compilazione del frontespizio
Il frontespizio si compone di tre sezioni:
- i dati del contribuente;
- la sottoscrizione della dichiarazione;
- l’impegno alla presentazione telematica.
Dati generali – prima sezione
Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Frontespizio del modello, precisamente nella sezione “Dati generali” va riportato:
- l’anno d’imposta (l’anno solare a cui la comunicazione dei dati fa riferimento);
- la partita Iva del contribuente;
Esempio compilazione dati del contribuente ditta individuale
- la partita Iva della società controllante (l’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo);
- il codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente (legale rappresentante della società, curatore fallimentare, ecc.);
ATTENZIONE Il codice carica è desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale. |
- il codice fiscale della società dichiarante (va compilato solo nel caso in cui il dichiarante sia una società che presenta la Dichiarazione iva per conto di altro contribuente);
- la casellina ultimo mese (da compilare in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, indicare l’ultimo mese di controllo (esempio “02” per il mese di febbraio);
- la casellina liquidazione del gruppo (da barrare qualora la comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo).
La sottoscrizione della dichiarazione – seconda sezione
Nella seconda sezione va apposta la firma del contribuente o del dichiarante (se diverso del contribuente).
La mancata sottoscrizione della comunicazione comporta la nullità della stessa, ma può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate |
Impegno alla presentazione telematica – terza sezione
Nel terzo riquadro vanno inseriti, invece, i dati relativi all’impegno telematico assunto dall’intermediario, il quale dovrà indicare:
- il proprio codice fiscale;
- il numero di iscrizione all’albo, se si tratta di CAF;
- la data di assunzione dell’impegno alla trasmissione;
- la propria firma.
L’intermediario quando riceve l’incarico a trasmettere la comunicazione dei dati Iva deve rilasciare al contribuente una dichiarazione (in carta libera, datato e sottoscritto) con la quale attesta l’impegno a trasmetterla in via telematica (sia che venga predisposto dal contribuente e sia che venga elaborato dal professionista). |
Nell’apposita casella “Impegno alla presentazione” andrà indicato:
- il codice 1 – se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, e pertanto l’intermediario assume solo l’impegno alla trasmissione;
- il codice 2 – se la comunicazione è stata predisposta dall’intermediario.
A partire dal 10 maggio scorso è stato reso disponibile il software di trasmissione delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva che permette la generazione dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.
La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. Disponibili, inoltre, istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.
I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita con Provvedimento 58793/E/2017.
- SISTEMI ALTERNATIVI DI TRASMISSIONE DEI FILE
La trasmissione dei files al sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) può essere effettuato, in alternativa, utilizzando anche una delle seguenti modalità:
Servizio in cooperazione applicativa (web services) – I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:
- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.
Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp – I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf
Le incoerenze riscontrate dall’Agenzia delle Entrate
Una volta effettuato l’invio della comunicazione, le informazioni sulle “incoerenze” tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet delle Entrate. Sul punto, nella scheda di lettura al D.L. 193/2016 viene precisato che: “Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione…il contribuente può:
- fornire i chiarimenti necessari;
- segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
- versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso …”.