
Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 214), è stato introdotto anche nel nostro Paese l’obbligo per le aziende che cedono beni o prestano servizi alla P.A. di emettere esclusivamente fatture elettroniche, mentre con riferimento alla P.A., è previsto che non si può procedere ad alcun pagamento sino alla ricezione della fattura elettronica.
La circolare n.1/DF del 31 marzo 2014, del Ministero dell’Economia e delle Finanze , sul tema della fatturazione elettronica ha fornito, le ultime precisazioni, con particolare riferimento ad alcuni chiarimenti tecnici per le pubbliche amministrazioni.
La modalità individuata dal legislatore italiano, prevede l’istituzione del Sistema di Interscambio (SDI), cioè un’unica interfaccia web a cui trasmettere le fatture elettroniche, mentre due successivi decreti hanno individuato il gestore del SDI, le regole tecniche di funzionamento, ed il formato della fattura elettronica.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, è stata individuata, quale gestore del Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, attribuendo alla stessa compiti di coordinamento e di controllo del SDI, mentre alla Sogei S.p.a. sono stati affidati compiti ed attività più tecniche, quali lo sviluppo e la manutenzione del SDI.
All’Agenzia delle Entrate quale Gestore del Sistema d’Interscambio sono demandati i seguenti compiti:
– coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;
– controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
– vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;
– gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, periodicamente, relaziona al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull’andamento e l’evoluzione del sistema.
Gli ultimi chiarimenti: divieto di pagamento in assenza di fatturazione elettronica
Con la circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014, il Dipartimento delle Finanze fornisce le prime indicazioni:
a) sul termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori;
b) sulla emissione della fattura elettronica;
c) sul divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
e) sulla impossibilità di recapito della fattura elettronica.
Quest’ultima evenienza, sottolinea la circolare del Ministero, si può presentare nel caso in cui, pur essendo l’amministrazione presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l’amministrazione non sia censita in IPA, ovvero nel caso in cui non sia possibile trasmettere all’amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SDI.
Quanto al divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica, l’art. 6, comma 6, D.M. n. 55/2013 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Nella circolare viene chiesto, in merito, se tale divieto si debba intendere esteso alle fatture in forma cartacea, emesse prima della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La circolare n. 1/DF/2014 evidenzia che la previsione della disposizione non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della PA dalla legge Finanziaria 2008; in particolare, l’art. 1, comma 210, legge n. 244/2007 prevede che: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica”.
Le amministrazioni pubbliche coinvolte e la tempistica
L’elenco delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte dalla fatturazione elettronica, in base al combinato disposto dei commi 2 e 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, è predisposto dall’Istat ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno.
L’elenco si riferisce a quelle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.
Sono tre le macro aree di riferimento per rapportarsi con la P.A., che si riassumono sinteticamente :
a) le amministrazioni centrali: ministeri, agenzia fiscali, enti e istituzioni di ricerca, autorità indipendenti, etc.;
b) le amministrazioni locali: comuni, province, regioni, camere di commercio, università, aziende sanitarie e ospedaliere;
c) Enti nazionali di previdenza e assistenza nazionale: INAIL, INPS, Enarsarco, Casse di Previdenza, etc.
Con la pubblicazione nella G.U. n. 118, del 22 maggio 2013, il D.M. del Ministero dell’Economica e delle Finanze n. 55, del 3 aprile 2013, è entrato in vigore il 6 giugno 2013.
L’articolo 6, del citato decreto, stabilisce le tempistiche di attuazione che possono distinguersi in quattro momenti differenti.
Si ha:
a) un’adozione volontaria che decorre dal 6 dicembre 2013, quando il SDI (sistema di interscambio) verrà reso disponibile per le amministrazioni pubbliche che volontariamente vogliono aderire e sulla base di accordi con i propri fornitori:
b) un’adesione obbligatoria per alcune amministrazioni centrali a partire dal 6 giugno 2014 (Obbligatoria per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale);
c) un’adesione obbligatoria dal 6 giugno 2015 per le restanti amministrazioni pubbliche.
Per gli altri entri pubblici che rimangono, l’obbligatorietà dell’adesione al sistema sarà stabilita in seguito con apposito decreto.
Le ripercussioni per le imprese
Le imprese e anche i professionisti, sono chiamati ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in merito alla registrazione delle fatture.
Inoltre, l’avvio della fatturazione elettronica, meglio conosciuta come la dematerializzazione delle fatture, verso le amministrazioni pubbliche comporterà delle modifiche ai processi documentali interni sia delle P.A., sia dei loro fornitori in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. del Ministro dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004, il soggetto emittente fattura elettronica ed il soggetto ricevente la stessa, hanno l’obbligo di avviare il processo di conservazione sostitutiva.
Quindi, salvo future modifiche della normativa attualmente in vigore, entro 15 giorni dall’emissione il fornitore della P.A. dovrà conservare sostitutivamente le fatture emesse ed entro 15 giorni dalla ricezione le amministrazioni pubbliche dovranno far fronte al medesimo adempimento.
Le amministrazioni pubbliche e le imprese (fornitori della P.A.) sono, quindi, chiamate ad una revisione della propria organizzazione e delle proprie procedure interne al fine di adattarle alle nuove metodologie di emissione, trasmissione e conservazione dei “documenti digitali”, ad una “innovazione” dell’hardware e del software in uso ed ad una formazione del personale interno preposto alla contabilità.
I benefici della dematerializzazione per le aziende in caso di adozione di soluzioni informatiche sarebbero, con riguardo alla sola conservazione, di ben 130 milioni di euro per i fornitori solo della Pubblica Amministrazione e di 6 milioni di euro per tutte le altre imprese italiane.
Nel dettaglio:
I dati sono estrapolati da una nota rivista economica italiana che riporta , a sua volta, le stime dell’Osservatorio Agenda Digitale della School of management del Politecnico di Milano.