Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso (Supplemento Ordinario n. 194) del D.L. n. 179 diventano operative le misure contenute nel c.d. “Decreto Sviluppo bis”. Pertanto, dal 20 ottobre è possibile, tra l’altro, costituire le nuove “start up innovative” destinatarie di tanti benefici, anche fiscali.

Le novità, comunque, non finiscono qui. Molto importanti, per l’impatto che potranno avere, sono anche le norme che introducono, su larga scala, l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra cittadini e P.A., sia in campo ammnistrativo che giudiziario. Di seguito, pertanto, si riporta, una sintesi delle principali novità contenute nel D.L., così come risulta dalla sua pubblicazione in G.U.

 

Argomento, norma e decorrenza

Cosa prevede

Agenda digitale – attuazioneArt. 1, comma 1
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Si attua l’Agenda digitale riconoscendo il ruolo fondamentale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini degli obiettivi che l’Europa si è prefissata di raggiungere entro il 2020, nell’ambito dell’Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione n. COM/2010/0245.Più in particolare, si rende operativo l’art. 47 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), e tal fine il Governo promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

Andando nel dettaglio viene previsto che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale (D.L. legge 22 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo “stato dell’arte” della predetta attuazione.

Agenda digitale – Documento digitale unificatoArt. 1, comma 2
Decorrenza: dalla data di emanazione del D.P.C.M. attuativo
Viene introdotto un documento digitale unificato che comprende la carta d’identità elettronica e la tessera sanitaria.In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disposte anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, le modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Agenda digitale – Anagrafe nazionale della popolazione residente Art. 2
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi, è istituita l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).L’ANPR subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE).

Inoltre, per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di inumazione, tumulazione e cremazione, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica.

Agenda digitale – censimento della popolazioneArt. 3
Decorrenza: dal 1° gennaio 2016
Al fine di rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari, di migliorarne la qualità anche mediante l’utilizzo integrato di fonti di dati amministrativi e statistici, di ridurre l’onere statistico gravante sui cittadini, nonché di contenere i costi, a partire dall’anno 2016 il censimento della popolazione e delle sarà effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.A tal fine viene istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica.
Agenda digitale – Domicilio digitale del cittadino Art. 4
Decorrenza: dal 1° gennaio 2013
Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, ogni cittadino può (non si tratta di un obbligo) indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale. Tale indirizzo PEC è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.Le modalità operative verranno definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale,

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione telematica o pubblicazione, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Agenda elettronica – PEC e comunicazioni al registro delle imprese Art. 5, commi 1 e 2
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
L’obbligo di comunicare alle CCIAA l’indirizzo della PEC (già in vigore per le società) viene esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.Invece le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.

L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo PEC.

Agenda digitale – Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti Art. 5, comma 3
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, sarà istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. In fase di prima costituzione, tale indice sarà realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.
Amministrazione digitaleArtt. 6-9
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Corposo è il pacchetto di norme che tentano di digitalizzare anche la P.A.Tra le tante novità, viene previsto che:

– la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni, ferma restando la responsabilità contabile per il danno erariale causato all’amministrazione, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;

– gli accordi e i contratti della pubblica amministrazione devono essere sottoscritti con firma digitale;

– la conservazione degli archivi notarili va fatta in via telematica;

– le procedure di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie vanno fatte esclusivamente in via telematica;

– a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le modalità telematiche (art. 55-septies D.Lgs. n. 165/2001), ad eccezione per le certificazioni rilasciate dai medici delle forze armate e dei corpi armati dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni;

– la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia;

– al fine di incentivare l’uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale devono promuovere l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

Inoltre:

– vengono ridefinite le modalità per l’accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

– le disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (legge 9 gennaio 2004, n. 4) si applicano anche a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet;

– vengono riviste le modalità che le P.A devono rispettare per l’accessibilità ai dati presenti su Internet da parte dei soggetti disabili.

Agenda digitale per l’istruzioneArtt. 10-11
Decorrenza: dall’anno accademico 2013-2014
Per il settore dell’istruzione viene previsto che:- al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, devono costituire il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all’estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo;

– a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto;

– nelle situazioni di particolare isolamento, limitatamente alle piccole isole e ai comuni montani, ove è presente un ristretto numero di alunni del primo ciclo di istruzione che non consente l’istituzione di classi, saranno istituiti, centri collegati funzionalmente attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) fornite alle istituzioni scolastiche di riferimento nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mediante i quali le attività didattiche saranno gestite in modalità e-learning;

– l’anagrafe nazionale degli studenti diventerà una banca dati a livello nazionale realizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Sanità digitaleArtt. 12-13
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Per la digitalizzazione della sanità le nuove disposizioni prevedono che:- deve essere istituito, da parte delle regioni e province autonome, il fascicolo sanitario elettronico (FSE) che è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Tale fascicolo ha fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria;

– va accelerato il processo di sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico: in particolare, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.L., provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015;

– dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale;

– sempre dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali;

– a decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche (anche per le strutture private accreditate) può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale;

– le regioni devono adottare provvedimenti finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Banda largaArt. 14
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Si cerca di spingere il processo di diffusione della banda larga.Tra le altre cose, viene previsto che al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli – le installazioni e le modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

Inoltre, l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.

La servitù è imposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, che ne definisce le modalità di esercizio, stabilisce le indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Incremento dell’uso della moneta elettronicaArt. 15
Decorrenza: dal 1° gennaio 2014
Alcune norme sono finalizzate ad incrementare l’utilizzo di moneta elettronica.In particolare, viene previsto che:

– le P.A. e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, limitatamente ai rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza, sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con modalità elettroniche;

– a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (c.d. bancomat).

Giustizia digitale – trasmissione telematica del biglietto di cancelleria e notifiche telematicheArt. 16
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Il pacchetto che dovrebbe digitalizzare anche il settore giustizia è ricco ed articolato.Tra l’altro, è prevista la trasmissione telematica del biglietto di cancelleria.

A tal fine, si dispone che se viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Un’ulteriore novità riguarda l’uso generalizzato dei servizi telematici per le notificazioni.

In particolare, viene previsto che:

– nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura del cancelliere sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria;

– la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale;

– le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite presso la cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario;

– nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte, il cui indirizzo PEC non risulta da pubblici elenchi, questa può indicare l’indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Le nuove disposizioni acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L., per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dagli appositi decreti ministeriali (art. 51, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. per le comunicazioni e le notificazioni, per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del D.L. non sono stati individuati dai decreti ministeriali sopra indicati;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. per le comunicazioni e le notificazioni, dirette a destinatari diversi dai difensori nei i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. di appositi decreti attuativi per le notificazioni a persona diversa dall’imputato e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

Infine, è previsto che l’importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Giustizia digitale – modifiche alla Legge FallimentareArt. 17
Decorrenza: a partire dalle procedure aperte successivamente al 20 ottobre 2012
Apportate alcune modifiche alla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) volte alla telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni nell’ambito della procedura, mediante l’utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata.Tra le tante novità, che si applicano alle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L., si segnalano le seguenti:

– procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15 L.F): il ricorso e il decreto devono essere comunicati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese. Se, per qualsiasi ragione, la comunicazione non ha esito positivo o non si possa fare ricorso a tale modalità, la notifica del ricorso e del decreto è eseguita, in “via tradizionale” dall’ufficiale giudiziario, a cura di parte;

– comunicazioni del curatore (art. 31-bis L.F.): le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti;

– relazione al giudice (art. 33 L.F.): entro sei mesi un’altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti;

– avviso ai creditori e altri interessati (art. 92 L.F.): il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il destinatario è un imprenditore e, negli altri casi, a mezzo posta presso la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda;

b) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, nonché l’avvertimento dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5 L.F.;

d) il suo indirizzo di posta elettronica certificata;

– domanda di ammissione al passivo (art. 93 L.F.): la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, e nel termine sopra stabilito, deve essere proposto esclusivamente mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso, unitamente ad alcuni documenti. Nella domanda di ammissione al passivo occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al curatore; se ciò viene omesso e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

– progetto di stato passivo (art. 95 L.F.): il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare, tramite PEC, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza;

– comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97 L.F.): Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda;

– deposito del progetto di ripartizione (art. 110 L.F.): il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori ne sia inviata copia a mezzo posta elettronica certificata;

– rendiconto del curatore (art. 116 L.F.): il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentar, sempre tramite PEC, eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell’udienza. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

– proposta di concordato (art. 125 e 129 L.F.): il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga trasmessa ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

– esdebitazione (art. 143 L.F.): il ricorso e il decreto del Tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori con posta elettronica certificata.

L’uso della PEC viene esteso anche al concordato preventivo e alla liquidazione coatta amministrativa.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento –correttiviArt. 18
Decorrenza: a partire dai procedimenti instaurati dal 20 novembre 2012
Apportate importanti modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 che contiene norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento.L’intento è quello di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un’organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.
Assicurazioni – novità e semplificazioniArtt. 21-22
Decorrenza: dal 1° gennaio 2013
Numerose sono anche le disposizioni che interessano il settore delle assicurazioni.Tra le altre si segnalano le seguenti novità:

– viene istituita presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

la durata del contratto di assicurazione RCA non può superare l’anno;

– viene previsto la stesura di un modello standard di contratto base di assicurazione RCA;

– gli agenti assicurativi potranno collaborare tra loro;

– i diritti sui contratti di assicurazione vita si prescrivono in 10 anni.

Misure per le Pmi – società di mutuo soccorsoArt. 23
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Viene rivista e resa più attuale la disciplina sulle società di mutuo soccorso, a partire dalla definizione di “società di mutuo soccorso” e dalle attività che può svolgere. Inoltre, previsto che le società di mutuo soccorso sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese.
Vendite allo scoperto di strumenti finanziari – recepimento norme UEArt. 24
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Si recepisce quanto deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il Regolamento (n. 236/2012) in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), regolamento che sarà applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1° novembre 2012.Tra le altre cose, viene introdotto il nuovo articolo 193-ter al T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F. di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap su titoli sovrani, nel quale sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione disposizioni circa l’omissione delle notifiche alle autorità competenti o l’omissione delle comunicazioni al pubblico ovvero per la violazione delle restrizioni previste ai sensi del Regolamento. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti in analogia con le disposizioni sanzionatorie vigenti nel T.U.F.
Start up innovative e incubatori Artt. 25-31
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Il decreto prevede alcune disposizioni dirette a favorire la crescita, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, in un quadro di sviluppo coerente con gli obiettivi dell’Unione europea ed in linea con le raccomandazioni formulate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e recepite nel Programma Nazionale di Riforma 2012 pubblicato in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2012, di nuova cultura imprenditoriale, di creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’innovazione, di maggiore mobilità sociale e attrazione di talenti e capitali dall’estero. In particolare, viene introdotta una nuova figura di impresa, la “start up innovativa”. Si tratta di una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che possiede determinati requisiti.Viene anche introdotta la figura dell’incubatore di start-up innovative certificato: si tratta di una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti. Per le nuove società sono previste numerose agevolazioni sia di carattere fiscale (tra esse, la detrazione del 19% ai fini Irpef per le somme investite nel capitale delle start up, entro appositi limiti temporali e quantitativi) che civilistico e giuslavoristico (è possibile assumere ricercatori con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed in deroga alle norme in materia).
Credito di imposta per la realizzazione di nuove infrastruttureArt. 33
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali (di importo superiore a 500 milioni di euro) mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto, un credito di imposta ai fini IRES e IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Il credito di imposta:- è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento;

– non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP;

– è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

Sportello Unico Attrazione Investimenti EsteriArt. 35
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall’estero, con un D.P.C.M., su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, verrà istituito il Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di riferimento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.
Confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresaArt. 36
Decorrenza: dal 20 ottobre 2012
Viene consentito ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi. In particolare, si riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.Inoltre:

– vengono apportate modifiche all’art. 32 del D.L. n. 83/2012 che rispondono all’esigenza di coordinamento intrinseco con le altre disposizioni in esso contenute, dopo la conversione in legge, nel pieno rispetto della ratio dello stesso, ossia quella di facilitare l’accesso al credito sui mercati finanziari da parte delle società non quotate;

– viene chiarita la portata della norma contenuta nel D.L. n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete;

– con il fine di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l’accordo, quello della redazione nel settore agricolo, dello stesso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, che nell’ ambito dell’attività negoziale in agricoltura, hanno acquisito particolare esperienza attraverso l’assistenza agli agricoltori nell’elaborazione, formulazione e stesura finale degli accordi in deroga in materia di affitto di fondo rustico (art. 45 L. 203/1982), predisponendo schemi regolamentari alternativi e specifici rispetto ai modelli legali, maggiormente funzionali alle esigenze ed alle aspettative degli “utenti” agricoltori.

 

 

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