
Premessa
Il commercio elettronico (e-commerce) sta vivendo un’espansione senza pari rispetto agli altri canali commerciali di tipo tradizionale. Sempre più aziende si sono affacciate a questo mercato per cercare di sviluppare e incrementare il proprio business. In questo elaborato analizzeremo gli adempimenti fiscali necessari per l’apertura di una ditta individuale che svolgerà un’attività di commercio elettronico.
Negli ultimi anni sempre più aziende hanno scelto di utilizzare l’e-commerce per gli indubbi vantaggi che ne derivano quali ad esempio:
- riduzione dei costi legata alla gestione di spazi virtuali e non più fisici;
- facilità di contatto con potenziali clienti anche molto distanti geograficamente;
- maggiore visibilità del proprio marchio sul web rispetto ad altre forme pubblicitarie.
Il commercio elettronico può prevedere la cessione di beni materiali o immateriali con modalità telematiche che consentono il pagamento degli importi e l’esecuzione dell’ordine, ovvero il download dei contenuti acquistati (testi, immagini, filmati, brani musicali, software).
Adempimenti fiscali per l’inizio attività
Per l’avvio di una nuova attività occorrono innanzitutto tutti gli adempimenti necessari per qualsiasi tipo di impresa, a prescindere dal fatto che operi o meno nel settore del commercio elettronico:
- dotarsi, innanzitutto, di Posta elettronica certificata e firma digitale;
- presentazione della SCIA al Comune competente, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- presentazione, tramite la piattaforma “comunicazione unica”, l’iscrizione al Registro delle imprese della Cciaa, apertura della posizione previdenziale INPS (gestione artigiani e commercianti) e attribuzione della partita IVA (quest’ultimo include l’iscrizione al VIES qualora si debba effettuare delle operazioni di acquisto e vendita in ambito comunitario).
Attualmente, è possibile assolvere tutti questi adempimenti contemporaneamente, inviando telematicamente (direttamente dal titolare o dal professionista da questi incaricato) alla Camera di Commercio competente per territorio un’unica comunicazione detta “COMUNICA”.
Nell’esempio di compilazione della modulistica si ipotizza l’apertura di una ditta individuale Casa Shop di Rossi Mario, che intende avviare la propria attività di vendita on line di articoli per la casa. Ha presentato entro 30 giorni dall’inizio attività, la scia (com9) telematica attraverso il portale del Suap del proprio Comune di appartenenza e contestualmente all’iscrizione al registro imprese, la posizione iva e inps, tramite la piattaforma Starweb. Per la predisposizione e l’invio della pratica di Comunicazione Unica il signor Mario Rossi, ha utilizzato la propria smart card (dispositivo di firma digitale). |
La segnalazione certificata inizio attività (COM9)
La SCIA, ovvero Segnalazione Certificata Inizio Attività, è uno dei passaggi obbligatori nel caso di avvio di determinate attività (o modifica o cancellazione). Nello specifico tale segnalazione è obbligatoria anche nel caso in cui venga avviato un e-commerce (un negozio online per intenderci, sia esso con sito proprio o negozio Ebay/Amazon).
La segnalazione ha, appunto, lo scopo di segnalare al Comune che si sta appunto avviando un’attività di commercio elettronico, specificando quelli che sono i punti fondamentali dell’attività come ad esempio:
- i dati del titolare;
- la sede fisica (solitamente l’abitazione nel caso di piccoli e-commerce);
- il tipo di attività (nello specifico commercio elettronico o per corrispondenza);
- il sito utilizzato per le vendite, sia esso proprio o di terzi ad esempio negozio ebay;
- il documento di riconoscimento;
- la procura per la sottoscrizione e presentazione della SCIA, nel caso in cui sia un soggetto terzo a sottoscrivere la segnalazione.
Inoltre va sottolineato che tutti i Comuni d’Italia dovrebbero utilizzare il mezzo telematico per la ricezione delle SCIA, che va solitamente inviata insieme con la Comunicazione Unica, o via PEC: tuttavia in alcuni Comuni, non essendo attivata tale procedura, è necessario ancora presentare tali pratiche in cartaceo.
Solitamente ogni comune ha una propria modulistica per le SCIA da presentare, anche se ve ne sono di “standard” (ad esempio il modello per la SCIA e-commerce è molto spesso il “Com9“).
Frontespizio
Indicazioni generali · La comunicazione va indirizzata al Comune, nel cui territorio l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
Titolare di impresa individuale · La sede, il numero di iscrizione e la provincia del Registro Imprese vanno indicati solo se la persona è già iscritta in qualsiasi Registro Imprese, anche per l’esercizio di attività diversa da quella commerciale.
Pagina 2: Compilazione della Sezione A – Avvio dell’attività con l’indicazione del sito WEB
Pagina 3-Sezione D, nel quale va indicata l’attività prevalente e secondaria svolta dall’esercente, tramite commercio elettronico, va compilato tenendo conto delle classificazioni delle attività commerciali riportate nell’Allegato C.
SOTTOSCRIZIONE – Il titolare o il legale rappresentante sottoscrive il modello con firma autografa non autenticata. Occorre barrare la casella corrispondente alla compilazione del Quadro di autocertificazione e degli Allegati compilati (A e/o B).
La pratica ComUnica
La pratica ComUnica risulterà così composta:
REGISTRO IMPRESE | Modello I1, iscrizione con inizio attività |
AGENZIA ENTRATE | Apertura Partita Iva |
INPS | Pratica INPS |
Il modulo per l’iscrizione al registro imprese
Innanzitutto è necessario indicare il corretto adempimento della comunicazione, che risulta essere “Iscrizione con contestuale inizio dell’attività”.
La pratica Registro Imprese consta di un modello I1, sezione inizio attività, del quale vanno compilati i seguenti riquadri:
TIPO DOMANDA – Va indicata, oltre alla data di costituzione dell’impresa (la data dalla quale si possiedono i requisiti abilitativi necessari all’iscrizione nell’apposita sezione), la qualifica giuridica dell’imprenditore che può essere una o più delle quattro sotto indicate:
A – imprenditore commerciale non piccolo
B – piccolo imprenditore commerciale
C – coltivatore diretto
D – imprenditore agricolo “non coltivatore diretto”
In tal caso come tipologia va indicato DI=DITTA INDIVIDUALE.
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DATI ANAGRAFICI – Vanno indicati tutti i dati anagrafici dell’imprenditore anche se trattasi di minore, inabilitato o interdetto. Va indicato il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A. (se già in possesso).
RESIDENZA ANAGRAFICA – Va indicata la residenza anagrafica del titolare dell’impresa completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.
DITTA – La ditta è costituita, o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare.
SEDE DELL’IMPRESA – Va indicato l’indirizzo della sede principale dell’impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Si raccomanda di indicare il sito internet, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, come previsto dalla vigente normativa.
ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA SEDE – Va indicato:
- la data di inizio attività esercitata presso la sede;
- la descrizione dell’attività primaria.
ATTIVITÀ PREVALENTE DELL’IMPRESA – Deve essere indicata l’attività economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o più attività, quella ritenuta prevalente tra tutte le attività effettivamente iniziate sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, specificando la data di inizio di detta attività.
DATA INIZIO ATTIVITA’ IMPRESA – Riportare la data di inizio della prima attività in assoluto per l’impresa, indipendentemente da dove sia esercitata, ovvero se presso la sede o presso una diversa localizzazione.
l modulo per l’apertura partita IVA
Per poter operare nel commercio elettronico è necessario includere nella pratica “Comunicazione Unica” la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12) per l’attribuzione del numero di partita iva.
Quadro A: barrare la casella “Inizio Attività” di persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi) che iniziano un’attività rientrante nel campo di applicazione IVA specificandone la data di avvio.
Quadro B dedicato al soggetto di imposta, in cui indicare:
- nella sezione “attività esercitata …”:
- dati identificativi (ditta o nome e cognome del contribuente);
- attività e luogo di esercizio (codice attività e descrizione, volume d’affari presunto, acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60 –bis, indirizzo sede dell’impresa individuale).
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- nella sezione “attività di commercio elettronico …”:
- indirizzo del sito Web, barrare la casella “proprio” nel caso si sia titolari di un sito web autonomo. Barrare la casella “ospitante” nel caso ci si serva di un sito di terzi;
- Internet Service Provider: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
Quadro C dedicato al Titolare, in cui indicare:
- I dati identificativi;
- Residenza o se diverso domicilio fiscale
Quadro F “Luoghi di conservazione delle scritture contabili”:
- sezione 1 indicare il codice fiscale dei soggetti depositari se diversi dal titolare e i luoghi di conservazione delle scritture contabili. In sede di inizio attività va barrata la casella A
Quadro I indicando anche: indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, fax ed eventuale sito web diverso da quello usato per il commercio elettronico, già indicato nel quadro B
A differenza delle altre imprese, chi svolge un’attività di e-commerce deve comunicare obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate anche l’indirizzo del sito web, l’internet service provider, l’indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax.
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I moduli INPS
È prevista l’apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica attraverso la compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione. Gli imprenditori, in quanto esercenti attività commerciale, per la propria posizione pensionistica, devono anche pagare i contributi annuali Inps obbligatori.
Indicazioni obbligatorie del sito Web
Gli operatori devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA. L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.
Inoltre, devono indicare:
- Nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio e sede legale;
- contatto telefonico ed e-mail;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
- eventuale ordine professionale e numero di iscrizione presso cui il prestatore è iscritto;
- titolo professionale e Stato membro in cui è stato rilasciato;
- indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate,
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