
Premessa
Con l’art. 3 del D.L. n. 50/2017 (pubblicato nella GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20) e contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, il Legislatore ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) la soglia oltre la quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazione da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
La violazione del predetto obbligo comporta il recupero (a mezzo atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) del credito impropriamente utilizzato, oltre che degli interessi e l’applicazione delle dovute sanzioni.
NOVITÀ |
È ridotto a 5.000 euro (dai previgenti 15.000) il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Si tenga presente che per le start up innovative (di cui all’art. 25 D.L. n. 179/2012) il limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità resta fermo a 50.000 euro. Inoltre: ð nulla cambia in merito alla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (da Modello IVA TR), per il quale nessun visto di conformità è necessario; ð resta fermo l’obbligo del visto di conformità per i rimborsi superiori a 30.000 euro (anche da Modello IVA TR); ð è eliminato l’intervallo da 5.000 a 15.000 euro per il quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione IVA (senza visto di conformità) per l’utilizzo in compensazione del credito che vi scaturiva.
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Per i soggetti titolari di partita IVA, è stato, altresì, istituito l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti d’imposta. Dunque, in presenza di crediti compensati, il modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato telematicamente solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi di home banking).
Le nuove regole
Premesso che le nuove misure in commento riguardano esclusivamente i titolari di partita IVA, si fornisce in seguito una sintesi di ciò che cambia e ciò che resta fermo dopo l’intervento normativo di cui al citato D. L. n. 50/2017.
COMPENSAZIONE E VISTO CONFORMITÀ | ||
Tipologia di imposta | Novità | Note |
Imposte dirette (Irpef, Ires, ecc.) | Si riduce a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione.
| ð Resta libera la compensazione verticale. ð Il credito da dichiarazione può essere utilizzato in compensazione sin da subito (senza necessità di inviare preventivamente la dichiarazione reddituale). |
IVA | Si riduce a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione.
| ð Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro). ð L’utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità). |
Il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta il cui credito si vuole utilizzare in compensazione.
ESEMPIO |
Dal Modello Reddituale viene fuori una situazione di questo tipo: ð Credito IRPEF 3.800 euro; ð Credito cedolare secca 1.500 euro. Anche se la somma di entrambi i crediti supera i 5.000 euro, per l’utilizzo in compensazione non sarà necessario alcun visto. |
Novità per il Modello F24
Come già anticipato in premessa, con lo stesso art. 3 del D.L. 50/2017, per i soggetti titolari di partita IVA, fermo restando che il Modello F24 da utilizzarsi per il versamento di imposte e contributi va presentato in modalità telematica, è stato istituito:
- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, i crediti d’imposta.
Modello F24 (Titolari di partita IVA) | |
Ante D.L. 50/2017 | Post D.L. 50/2017 |
Obbligo si presentazione telematica F24, con una delle seguenti modalità:
ð direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario;
ð tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). | Obbligo si presentazione telematica F24, con una delle seguenti modalità:
ð se ci sono crediti compensati, c’è obbligo si presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario);
ð se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell’F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: · direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; · tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel). |
Nessuna modifica, invece, per i soggetti non titolari di partita IVA, per i quali continuano a valere le seguenti regole:
- l’obbligo del modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo.
Il versamento telematico potrà essere eseguito:
- direttamente dal contribuente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline);
- oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Tuttavia, se il saldo dell’F24 è zero l’home banking non può essere utilizzato.
Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta.
La decorrenza delle novità
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 57/E/2017 ha chiarito che:
- le novità in commento (sia quelle sulla nuova soglia di 5.000 euro sia per quanto riguarda il Modello F24) entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 aprile 2017.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. A tal proposito è stato, pertanto, precisato che:
- per le dichiarazioni già presentate prima del 24 aprile (esempio Modello IVA/2017) prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli (non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000);
- per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, Modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000 (valgono quindi i nuovi limiti).
Infine, nella circolare in commento, è anche affermato che, il controllo in merito all’obbligo (per i titolari di partita IVA) di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza, nell’F24, di crediti utilizzati in compensazione, inizierà solo a partire dal 1° giugno.
Tabella esempio | |
Ipotesi | Soglia da considerare |
Modello IVA/2017 presentato entro il 28/02/2017 (termine ordinario) | 15.000 |
Modello IVA/2017 tardivo (ossia non presentato entro il 28/02 ma entro i 90 giorni successivi) | ð 15.000 (se presentato prima del 24/04/2017)
ð 5.000 (se presentato dal 24/04/2017)
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Modello IVA/2017 integrativo | ð 15.000 (se presentato prima del 24/04/2017)
ð 5.000 (se presentato dal 24/04/2017) |
Modello Redditi/2017 ordinario | 5.000 |
Modello Redditi/2017 tardivo | 5.000 |
Modello Redditi/2017 integrativo | 5.000 |
Modello Unico/2016 integrativo presentato dopo il 23/04/2017 | 5.000 |
Modello Unico/2016 integrativo presentato prima del 24/04/2017 | 15.000 |