La voluntary disclosure è in vigore dal 29 gennaio 2014: quanti non hanno ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare i pro e i contro derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria, prima di decidere se aderirvi o meno.
Nell’ambito delle misure urgenti di contrasto al traffico illecito di capitali, al riciclaggio e per il recupero della base imponibile, un ruolo rilevante dovrebbe essere assunto dalla nuova procedura di “collaborazione volontaria”, varata dal Governo che ha integrato il D.L. n. 167/1990, che contiene la disciplina del monitoraggio fiscale.
Da più parti è stato evidenziato che la disciplina in commento non costituisce né un condono né una nuova edizione dello scudo fiscale benché abbia delle similitudini con ciascuno dei due istituti.
Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare i pro ed i contro derivanti dall’adesione alla procedura di “collaborazione volontaria”, prima di decidere in proposito.
I pro
Tra gli effetti positivi si ricorda, in primis, l’esclusione da punibilità per i delitti di dichiarazione omessa o infedele e la riduzione fino alla metà delle pene per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false o mediante altri artifici.
Altro vantaggio di cui occorre tenere conto è la sensibile diminuzione delle sanzioni amministrative comminate per l’omessa dichiarazione nel modulo RW delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
Al riguardo si ricorda che tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi degli investimenti all’estero o delle attività all’estero non dichiarati. Se tali investimenti ed attività sono collocati in Paesi a fiscalità privilegiata la sanzione aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%. In caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, la sanzione è fissa nella misura di euro 258.
Aderendo alla procedura in esame, tali sanzioni possono essere ridotte alla metà del minimo edittale:
– se le attività vengono trasferite in Italia o in un Paese che consenta l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia (white list), ovvero
– se le attività trasferite in Italia erano o sono detenute in un Paese “white list”, ovvero
– se l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario, presso cui le attività finanziarie sono detenute, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati riguardanti le attività oggetto di collaborazione volontaria ed allega copia di tale autorizzazione.
Pertanto, per coloro che scelgano la strada della collaborazione volontaria, le sanzioni sono pari all’1,5% (in caso di Paesi a fiscalità ordinaria) ovvero al 3% (in caso di Paesi a fiscalità privilegiata) degli investimenti e delle attività non dichiarate. Si dovrebbe altresì poter tenere conto della disposizione sulla definizione agevolata delle sanzioni nella misura di 1/3, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Se invece il contribuente dovesse scegliere altra via di regolarizzazione rispetto a quelle sopra indicate, le sanzioni da versare sarebbero pari a quelle minime ridotte di 1/4 (e quindi il 2,25% o il 4,5%).
I contro
È evidente che il rischio principale derivante dall’adesione alla peculiare disciplina in commento è costituito dagli esiti di un’eventuale azione accertatrice che l’Amministrazione finanziaria potrebbe avviare in merito a eventuali redditi conseguiti all’estero – da cui ha preso origine il patrimonio accumulato – e non dichiarati nel nostro Paese.
L’Amministrazione, infatti, potrebbe indagare circa l’origine degli investimenti e delle attività estere e rinvenire redditi sfuggiti a tassazione in Italia; in questo caso, al contribuente verrebbe richiesto il versamento delle maggiori imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni che, tuttavia, non beneficiano di alcuna riduzione specifica, se non quella prevista per la definizione agevolata delle sanzioni e per l’acquiescenza oltre che per l’eventuale procedura di accertamento con adesione.
Pertanto, ad esempio, se le disponibilità estere non dichiarate nel modello RW derivassero da eredità, vincite, redditi dichiarati in Italia e successivamente trasferiti oltre frontiera, etc., gli unici oneri previsti in capo al contribuente sarebbero quelli descritti derivanti dall’adesione alla procedura della voluntary disclosure.
Se, invece, le stesse disponibilità derivassero da redditi mai dichiarati in Italia si deve tenere conto della possibilità che l’Agenzia delle Entrate proceda con l’accertamento con conseguente richiesta delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.
Altro rischio riguarda la possibilità che il Fisco accerti eventuali redditi derivanti dagli investimenti e dalle attività estere che non siano stati dichiarati in Italia, così come potrebbe accertare l’IVIE non pagata.
Esempio
Un soggetto residente in Italia è proprietario di un immobile ad Andorra del valore di 2.000.000 euro che non ha mai dichiarato nel modulo RW. Tale immobile è concesso in locazione e consente al proprietario di percepire un reddito di 100.000 euro annui mai dichiarato nel quadro RL del modello UNICO; il soggetto non ha mai compilato il quadro RM per l’IVIE.
Se accertata, l’omessa dichiarazione dell’immobile nel modulo RW comporterebbe una sanzione di 120.000 euro (6% di 2.000.000 euro ); in caso di adesione alla procedura della collaborazione volontaria, la sanzione da pagare diminuirebbe a 60.000 euro (con riduzione a metà della misura minima edittale). Tale importo dovrebbe essere ulteriormente riducibile a 20.000 euro, attesa la richiamata disposizione sulla definizione agevolata delle sanzioni nella misura di 1/3.
Oltre alle sanzioni relative alla omessa compilazione del modulo RW, come detto, si deve tenere conto dell’eventuale richiesta delle imposte sui redditi e dell’IVIE non assolte, relative sanzioni ed interessi.
Imposte sui redditi delle persone fisiche pari a 43.860 euro, tenendo conto di una base imponibile pari a 102.000 euro (120.000 euro abbattuto all’85%) e di un’aliquota del 43%.
IVIE pari a 15.200 euro (base imponibile di 2.000.000 per aliquota dello 0,76%).
Sanzioni pari al 100% delle imposte evase, pari a 117.200, eventualmente riducibili per tenere conto delle disposizioni sulla definizione agevolata delle sanzioni (riduzione a 1/3 terzo) e sull’acquiescenza (riduzione a 1/6).