Il legislatore interviene sempre più di frequente con disposizioni che tendono a limitare l’uso del denaro contante con molteplici finalità. Obbligare i cittadini ad utilizzare mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità (bonifici, assegni non trasferibili, etc.) costituisce un deterrente all’evasione fiscale. È evidente che i soggetti intenzionati comunque ad evadere il Fisco non sono intimoriti dalla stretta, ma l’uso frequente del contante può contribuire ad accendere una spia su questi soggetti. Inoltre non deve essere sottovalutata la componente psicologica.

Le anzidette limitazioni sono state previste anche al fine di contrastare il riciclaggio di denaro. Per tale ragione l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 vieta l’uso del denaro contante oltre una determinata soglia. L’ambito di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, come si desume in base ad un’interpretazione di tipo letterale. In particolare, la norma così recita:

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”.

La c.d. Manovra Monti (D.L. n. 201/2011) ha diminuito il limite a 1.000 euro, ma nel corso dell’ultimo decennio si è verificata una progressiva diminuzione da 12.500 a 1.000 euro, con temporanei incrementi del “tetto massimo” che si sono alternati nel tempo.

È chiaro che il divieto di utilizzare il denaro contante oltre la soglia prescinda dal titolo. Non è necessario, affinché scatti la limitazione, ovvero si verifichi la violazione (per il superamento della soglia), che il trasferimento di denaro venga effettuato per acquistare beni o servizi. Il limite riguarda, ad esempio, anche le donazioni, ovvero i prestiti di denaro (più in generale qualsiasi trasferimento). La necessità di rispettare il limite prescinde anche da eventuali rapporti di parentela che potrebbero legare le parti coinvolte.

Ad esempio, se un genitore regala ad un figlio 1.500 euro l’operazione deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso uno strumento di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità. Il divieto riguarda anche il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (ad esempio un certificato di deposito).

Nessuna violazione si verifica qualora una persona effettui sul conto corrente bancario un versamento di importo superiore alla soglia, ovvero nell’ipotesi di prelevamento oltre la soglia. In questi casi manca il presupposto previsto dall’art. 49 affinché si realizzi la violazione, cioè il trasferimento del denaro effettuato tra soggetti diversi. Per ciò che riguarda le operazioni descritte il denaro rimane pur sempre nella disponibilità del medesimo soggetto. Il conto corrente si trova presso la banca, ma il soggetto intestatario non è la banca medesima. In sostanza il soggetto che detiene il denaro contante e poi lo versa sul conto corrente bancario non è cambiato (è sempre lo stesso). Pertanto mancano i presupposti per invocare l’applicazione dell’art. 49.

Il limite opera anche quando l’operazione unica di importo superiore a 999,99 euro viene artificiosamente frazionata in più pagamenti inferiori alla soglia stessa. Il problema è comprendere cosa si intenda per “operazione frazionata”.

Ad esempio, il problema si è posto qualora un imprenditore si accordi con un fornitore per effettuare il pagamento di una fattura, di importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, con scadenza a 30, 60 e 90 giorni. A tal proposito l’Ufficio Italiano Cambi (oggi sostituito dall’UIF) ha chiarito che il comportamento descritto è regolare in quanto riconducibile nella consueta prassi commerciale. In ogni caso la verifica dovrà essere effettuata di volta in volta a seconda del caso concreto.

 

Ad esempio, meno frequente (nella prassi) è il comportamento assunto da alcune società che distribuiscono il dividendo relativo alla medesima annualità in contanti, in diverse soluzioni, facendo in modo che i singoli pagamenti siano sempre di importo inferiore all’anzidetta soglia. Fermo restando la necessità di effettuare una verifica dei singoli casi, l’operazione descritta sembra violare l’art. 49 in rassegna.

 

Le infrazioni relative all’utilizzo del denaro contante oltre la soglia rendono obbligatorio – per i professionisti che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti della loro attribuzioni, ne abbiano conoscenza – effettuare una comunicazione (della violazione) al MEF.

 

Ad esempio, se un dottore commercialista, tenutario della contabilità, durante la fase di immissione dei movimenti contabili rileva l’effettuazione di un pagamento (in contanti) oltre la soglia di 999,99 euro, è tenuto a segnalare l’infrazione. L’adempimento non è facoltativo e l’eventuale omissione determinerà un’irrogazione diretta nei confronti del professionista per non aver osservato gli obblighi previsti dall’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007.

 

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