
Il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a circa 10 milioni di soggetti interessati, ma la correttezza della stima potrà essere verificata solo allorquando si conoscerà il contenuto del decreto.
Dalle bozze del testo normativo che sono circolate in questi giorni il riferimento fatto all’art. 49, comma 1 TUIR individua quale destinatari del beneficio i lavoratori dipendenti e i titolari di contratti di collaborazione i cui redditi, sotto il profilo fiscale, sono assimilati ai lavoratori dipendenti.
Restano per ora esclusi i c.d. soggetti “incapienti”, i pensionati, le collaboratrici domestiche e le badanti in quanto le retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro privati non sono assoggettate a ritenuta.
Gli incapienti sono i lavoratori il cui reddito non è comunque soggetto a tassazione in quanto l’ammontare lordo non supera gli 8.000 euro. Tuttavia, il limite degli incapienti può anche salire a 15 o 16.000 euro per effetto della detrazioni per coniuge e figli a carico. Anche in questo caso sussiste il concreto rischio che il beneficio venga meno in tutto o in parte.
L’esclusione (fino a questo momento) dei pensionati è stata confermata da Renzi che ha annunciato un successivo intervento a beneficio di tali soggetti. Per il momento l’esclusione può essere giustificata solo con le difficoltà incontrate dal Governo nel trovare in questa fase le necessarie risorse in grado di assicurare la copertura finanziaria. D’altra parte l’esclusione non può essere spiegata diversamente se si considera che l’art. 49, comma 2, TUIR considera altresì redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. In buona sostanza, il comma 2 considera ad ogni effetto le pensioni, ai fini fiscali, quali redditi di lavoro dipendente anche in considerazione delle modalità di tassazione pressoché coincidenti. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha fatto riferimento (presumibilmente) ai soli redditi di cui all’art. 49, comma 1 e quindi le pensioni sono risultate automaticamente escluse dal beneficio.
Un altro aspetto che dovrà essere verificato con attenzione riguarda la decorrenza dell’attribuzione del beneficio, ma i tempi sono molto stretti. Come già anticipato, l’importo delle buste paga relative alle retribuzioni di maggio dovrebbe già contenere il beneficio (l’erogazione degli 80 euro), ma potrebbe verificarsi che il datore di lavoro non sia materialmente in grado di completare tempestivamente i conteggi. In questo caso è auspicabile che il decreto preveda la possibilità di sommare il bonus di maggio a quello di giugno in modo da erogare la maggiore somma spettante, in un’unica soluzione, con il pagamento della retribuzione del mese di giugno.
L’adempimento (l’attribuzione del bonus) dovrà essere effettuato da tutti i datori di lavoro tenuti ad operare le ritenute di acconto. Il meccanismo, nelle more della pubblicazione del decreto, ancora non si conosce, ma è probabile che il pagamento della somma debba essere effettuata operando minori ritenute rispetto a quelle che il latore di lavoro avrebbe operato in precedenza, sulla base delle vecchie regole. I datori di lavoro interessati (tenuti all’erogazione del bonus) sono imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, condomini (oggi in possesso della qualifica di sostituti di imposta), ma anche i curatori fallimentari.
L’attribuzione del beneficio, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è automatica. Pertanto il lavoratore o il collaboratore non deve effettuare alcuna specifica richiesta. Le condizioni, che devono sussistere congiuntamente sono due:
- il lavoratore (o il collaboratore) deve essere tenuto al pagamento di imposte (per tale ragione il datore di lavoro dovrebbe operare le ritenute);
- il reddito complessivo lordo non deve superare il limite massimo di 24.000 euro (salvo che la versione definita del decreto non preveda un altro limite)